Trust e atto di costituzione del vincolo di destinazione: le imposte sulla cessione vanno applicate in ragione della qualifica del disponente

by admintrib

Con ordinanza n. 20808 del 29 giugno 2022 la Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Russo) ha ribadito il principio secondo cui la normativa vigente in materia di imposte indirette non riconosce al trust un’autonoma soggettività tributaria e che quindi le imposte sulla cessione (IVA o registro) gravano sul disponente rilevando in tal senso la qualifica assunta da quest’ultimo.

Nei fatti con atto rogitato nel febbraio 2015 una società immobiliare, ponendosi al tempo stesso quale disponente e trustee di un cd. trust autodichiarato, trasferiva l’intera proprietà superficiaria di un complesso immobiliare in favore di due società verso un corrispettivo di euro 450.000,00. L’atto in esame veniva sottoposto al regime di imposizione Iva, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972. Con successivo avviso di liquidazione l’Agenzia, ritenendo non sussistenti per il trust i requisiti soggettivi previsti ai fini dell’applicazione del regime di tassazione proprio dell’Iva, chiedeva il pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. In seguito agli esiti favorevoli alla società contribuente nei gradi di giudizio provinciale e regionale adiva in Cassazione l’Ufficio lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e dell’art. 1 della Tariffa, allegato primo, del DPR n. 131 del 1986 letti unitariamente all’art. 73 comma primo lett. B) e C) della legge n. 296 del 2006. In altri termini secondo l’Ufficio la carenza di soggettività del trust sul piano dei rapporti di natura civilistica non avrebbe implicato di per sé, automaticamente, la negazione di un’analoga soggettività o comunque di una capacità di porsi quale centro di imputazione di rapporti e obbligazioni ai diversi e distinti fini tributari.

La Corte, rilevata l’infondatezza dei motivi addotti dall’Agenzia, ha evidenziato come l’atto di costituzione del vincolo di destinazione (tra cui rientra anche il trust) non costituisce autonomo presupposto impositivo, per il quale risulta necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (Cass. n. 17563/2021).

Come ricordato dai Giudici già in precedenti pronunce è stato ritenuto che nel caso di trust cd. autodichiarato non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o se stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza (Cass. n. 8082 del 23/04/2020; n. 16699 del 21/06/2019; n. 19167 del 17/07/2019; n. 31445 del 05/12/2018; n. 21614 del 26/10/2016).

La Corte, respinto il ricorso dell’Agenzia, ha ribadito come il trust non sia soggetto passivo di imposta di registro o di Iva (l’unica ipotesi in cui è prevista la soggettività passiva tributaria del trust è quella di cui al TUIR, art. 73, in tema di IRES) ragion per cui la qualifica del soggetto Iva va ricercata in colui che è soggetto all’imposta, ossia nel disponente (che nel caso in esame era soggetto Iva).

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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