Con risposta a interpello n. 358 del 1° luglio 2022 le Entrate chiariscono come in tema di credito d’imposta da c.d. Superbonus (articolo 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34) debba escludersi la possibilità di riversare la quota precedentemente compensata in F24 al fine di ricostituirne l’ammontare originario per meri motivi di opportunità.
Nei fatti l’Istante, riferendo di avere diritto ad un credito di imposta da Superbonus utilizzato in parte in compensazione nel corso del 2022, in considerazione del fatto che gli istituti bancari e/o assicurativi contattati al fine di cedere il residuo credito non avrebbero acquisito crediti già utilizzati parzialmente in compensazione, chiedeva all’Ufficio se fosse possibile ricostituire l’originario credito spettante riversando in F24 la quota compensata.
Come ricordato dall’Agenzia l’articolo 121, comma 3 del Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) dispone che “I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”. In alternativa il medesimo credito può essere ceduto ad altri soggetti, inclusi “[…] gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari […] ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Itala […]”.
Con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020, è stato istituito il codice tributo 6921 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti da cessioni e sconti del Superbonus, disposti dall’articolo 121 del decreto Rilancio, prevedendo che, “in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ” importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
L’Agenzia, negando la soluzione prospettata dal contribuente, ha dunque chiarito che il riversamento del credito è consentito solo quando quest’ultimo risulti fruito in modo non corretto e non anche per un suo ripristino dovuto ad un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)
