Cessazione anticipata del Trust: la retrocessione dei beni è fiscalmente irrilevante ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.

by AdminStudio

“La retrocessione del patrimonio in trust è, quindi, un fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell’ipotesi in cui – non è questo il caso – i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 31857 del 15 novembre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Balsamo, Rel. Dell’Orfano).

Nei fatti una contribuente proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la CTR della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza della CTP di Roma, in rigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di donazione, ipotecaria e catastale in conseguenza di atto, stipulato in data 18/3/2016, di risoluzione di un trust immobiliare istituito il 28/12/2011.

Come evidenziato dalla Corte, in tema di imposta sulle successioni e donazioni, “il recesso o la rinuncia definitiva di tutti i beneficiari del trust, specificamente individuati, alla distribuzione dei beni e alla realizzazione dello scopo impresso dall’atto istitutivo, senza che questo nulla preveda al riguardo, comporta, al pari di quanto accade quando il beneficiario manchi fin dall’origine, l’impossibilità di realizzare il programma negoziale predisposto dal disponente e il ritorno a quest’ultimo del trust fund, con la conseguenza che l’anticipata cessazione del trust fa venir meno il presupposto di imposta (dato dall’originaria istituzione del vincolo e dalla finale attribuzione beneficiaria) in quanto priva l’operazione della potenzialità di arricchimento gratuito da parte dei terzi, impedendo la manifestazione della capacità contributiva oggetto del tributo, mentre resta fiscalmente irrilevante l’automatica retrocessione dei beni non più segregati, in quanto mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione alla realizzazione dell’arricchimento del beneficiario” (cfr. Cass. n. 8719 del 30/03/2021).

I Giudici, in tal senso, hanno infatti ricordato che, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario, e solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall’art. 53 Cost., secondo cui l’imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza” (cfr. Cass. n. 29507 del 24/12/2020, Cass. n. 19167 del 17/07/2019).

Il collegio, accolto il ricorso, ha quindi ribadito che “quanto osservato in ordine alla non individuabilità, nella costituzione del vincolo, di un autonomo presupposto di imposta vale anche ad escludere che l’atto di retrocessione, così come l’atto istitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo, siano alternativamente assoggettabili all’imposta sulle donazioni, di questa mancando, infatti, gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, secondo quanto evincibile dall’art. 1 TU n. 346 del 1990”.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481