Divisione ereditaria con eccedenze rispetto al valore spettante: per la Cassazione si configura una presunzione assoluta di vendita.

by AdminStudio

“La divisione, con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune, deve essere sempre qualificata come vendita ed assoggettata all’imposta sui trasferimenti per la sola eccedenza di valore, prescindendo dall’eventualità che il conguaglio sia o meno corrisposto nei rapporti tra i condividenti”.

Questo ribadisce la sentenza 31364 del 10 novembre 2023 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Di Pisa).

Per i Giudici di Legittimità nel caso specifico occorre richiamare il tenore del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 34, secondo cui: 1. “La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. 2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorchè attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza. 3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell’art. 52, è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio”.

La formulazione della citata disposizione – come si desume, in particolare, dall’utilizzo dell’inciso “(…) è considerata vendita” – secondo la Corte appare sancire una vera e propria “presunzione assoluta” ai fini dell’imposta di registro, in virtù della quale la divisione, con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune, deve essere sempre qualificata come vendita ed assoggettata all’imposta sui trasferimenti per la sola eccedenza di valore, prescindendo dall’eventualità che il conguaglio sia o meno corrisposto nei rapporti tra i condividenti.

Per cui, si legge ancora nella motivazione, il legislatore si è preoccupato di esigere, in ogni caso, l’applicazione dell’imposta sui trasferimenti nei limiti dell’eccedenza di valore, ritenendo irrilevante che il conguaglio (inteso come surplus aritmetico del valore dei beni rispetto al valore della quota) abbia formato oggetto dell’assunzione di un’obbligazione pecuniaria con funzione compensativa ovvero della disposizione di una liberalità indiretta nei rapporti tra i condividenti (Cass., Sez. 5, 1 dicembre 2020, n. 27409).

 

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