Avviso di accertamento emesso ante tempus: le ragioni d’urgenza non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa.

by admintrib

“Spetta all’Amministrazione giustificare le ragioni d’urgenza e dimostrare, sulla base di fatti concreti e precisi, che l’emissione dell’avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate, dovendosi, invece, escludere che le ragioni d’urgenza possano ravvisarsi in re ipsa nell’imminenza della scadenza del termine di decadenza”.

Questo il consolidato principio di diritto ribadito con sentenza n. 37682 del 23 dicembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. La Rocca).

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate, a seguito di PVC, emetteva nei confronti di una s.r.l. un avviso di accertamento recante maggiori Ires, Irap e Iva contestando l’utilizzo personale da parte di uno dei soci di una imbarcazione detenuta in leasing dalla società ma non utilizzata per finalità commerciali. In seguito agli esiti parzialmente sfavorevoli nei due gradi di giudizio ricorreva per cassazione la società lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 per inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del pvc e la notifica dell’avviso di accertamento. In particolare la CTR si era limitata a rilevare la ricorrenza di motivi d’urgenza che giustificavano l’emissione dell’avviso prima del termine dilatorio, in quanto era prossima la decadenza dal potere impositivo.

Come ricordato dalla Corte, quanto alle ragioni d’urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, è stato stabilito che “l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”…il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (Cass. SSUU sent. 18134/2013).

In tal senso è stato più volte ribadito che le ragioni d’urgenza “devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa” (Cass. n. 11685 del 2021; Cass. n. 8749 del 2018; Cass. n. 22786 del 2015) e che “poiché la disposizione legislativa ha come destinataria l’amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l’agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale” (Cass. n. 11110 del 2022).

I Giudici di Legittimità, accolto il ricorso, hanno dunque chiarito come la CTR avesse errato nel ritenere che l’oggettiva circostanza della prossimità del temine di decadenza costituisse, di per sé, ragione d’urgenza.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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