Pronta la Circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione degli avvisi bonari che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021. Benefici anche per le rateazioni già in corso, pur se riferite ad annualità diverse

by admintrib

Chi nei primi giorni del nuovo anno abbia interpellato il call center dell’Agenzia delle Entrate per sapere cosa fare in caso di un “avviso bonario” in scadenza o della scadenza di una rata di un avviso già rateizzato ha trovato un po’ di imbarazzo negli operatori, i quali non disponevano di una procedura per dare esecuzione alla definizione prevista dalla Legge di bilancio, pur se la stessa era già entrata in vigore. Parliamo infatti dell’articolo1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Sulle domande di rateazione possibili si notava solo un aumento delle rate da 8 a 20, ma ancora niente in relazione alla riduzione delle sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta con la prima circolare dell’anno particolarmente utile in questi casi.

Dal sito dell’Agenzia apprendiamo che con la circolare n. 1/E le Entrate chiariscono subito il perimetro della misura – che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021. Il documento di prassi illustra, inoltre, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Sanzioni ridotte dal 10 al 3% – Con la definizione agevolata passano dal 10 al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Come precisato dalla circolare, la definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

L’ambito applicativo – Possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. Con la definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo. In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023.

Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, al 1° gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Estensione dei piani di rateazione, più tempo fino a un massimo di 20 rate – La legge di Bilancio 2023 ha modificato anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

 

 

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