Ancora una sentenza pro-contribuente sulla donazione di terreno edificabile e successiva vendita.

by Luca Mariotti

Una sentenza molto dettagliata e ben scritta la n. 11529 depositata in data 11 maggio 2018 della Sezione Tributaria (Pres. Chindemi, Rel. Castorina)  torna sul tema della presunta interposizione fittizia nel caso di una donazione di terreno (potenzialmente edificabile) e successiva vendita. La relativa plusvalenza era ritenuta realizzata, ai sensi degli art. 37, comma 3, e 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dal donante.

Parliamo ovviamente della normativa vigente prrima della modifica del TUIR, disposta con l’articolo 1 del Dlgs 344/2003, laddove gli effetti fiscali delle operazioni di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili erano disciplinati dall’articolo 81 del Dpr 917/1986 (sostituito, a decorrere dall’1 gennaio 2004, dall’articolo 67). In tale contesto si consideravano redditi diversi – se non conseguiti nell’esercizio di imprese o professioni – le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni “esclusi quelli acquisiti per successione o donazione”.

Ecco che una donazione a un familiare fatta prima della vendita avrebbe eliminato tale eventualità di tassazione.

Nel caso specifico secondo la sentenza di appello i contratti posti in essere tra le parti non erano idonei a provare l’esistenza di una interposizione fittizia di persona del reddito da plusvalenza, né nella specie risultava applicabile la disciplina antielusiva sull’abuso del diritto.

La Corte ritiene corretti i principi applicati dalla CTR.

I Giudici di legittimità ricordano come da tempo sia stata elaborata dalla giurisprudenza la possibilità di dichiarare inopponibili all’amministrazione finanziaria – in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall’art. 53 Cost., ma anche dai principi comunitari – i benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni a ciò volte. È stato in particolare più volte ribadito che la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta: ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali.

Quindi nel caso, il carattere effettivo della donazione e della vendita non escluderebbe lo scopo elusivo.

Ma trattandosi di rapporti familiari, ben può valorizzarsi, in casi come questi,  il profilo della libertà della pianificazione della successione da parte dei genitori. In questo contesto, certamente da riconoscere e tutelare, la Legge non impone certo al contribuente di optare, nell’espressione della propria autonomia negoziale, per la soluzione più onerosa sul piano fiscale.

Soprattutto se la donazione è effettiva. Ovvero se, come nel caso specifico, per quanto  accertato dalla CTR, non vi sono elementi che portino ad escludere che la donazione sia stata effettuata per spirito di liberalità fra padre e figlio.

Con riferimento ai principi antiabusivi la Corte ricorda poi che, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

Nella specie la CTR ha correttamente interpretato le norme in oggetto avendo escluso, con motivazione congrua, la natura elusiva della donazione alla luce delle ragioni che giustificavano l’operazione posta in essere.

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