Omessa comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca esattoriale: il ricorso è sempre tempestivo.

by Luca Mariotti

Interessante e ben argomentata l’Ordinanza 18 maggio 2018 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Di Iasi, Rel. Zoso) che affronta il caso di un contribuente il quale, non avendo ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall’articolo 6 dello Statuto del contribuente, ha impugnato l’atto di iscrizione ipotecaria e 29 cartelle prodromiche che ha prodotto in giudizio.

Secondo la CTR il contribuente, il quale aveva affermato di non aver avuto conoscenza né delle cartelle prodromiche né dell’atto di iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto dare la prova della tempestività del ricorso proposto mediante certificazione attestante il giorno in cui, recatosi in Conservatoria, aveva avuto conoscenza casuale dell’iscrizione ipotecaria.

I Giudici di Legittimità sono invece di diverso avviso, poggiando le loro argomentazioni prima di tutto su alcune specifiche norme di legge richiamate nell’Ordinanza.

Prima di tutto l’art. 19, lettera e bis, del decreto legislativo numero 546/92 che include l’iscrizione di ipoteca su immobili, di cui all’articolo 77 del d.p.r. numero 602/1973, tra gli atti impugnabili.

Poi il già citato articolo 6 della legge 212/2000, secondo cui l’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Infine l’articolo 17 della legge 212/2000, secondo cui le disposizioni della legge stessa si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari di organi diretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura.

Per la Corte il termine di 60 giorni previsto dall’art. 21 del decreto legislativo 546/1992 per proporre impugnazione non può che decorrere dalla comunicazione dell’iscrizione di ipoteca sia perché lo prevede la norma stessa sia in quanto la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione. Diversamente opinando, invero, il concessionario si troverebbe a non avere mai certezza della inoppugnabilità dell’iscrizione ipotecaria.

Nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza senza che egli debba fornire la prova del giorno in cui ha avuto notizia non formale dell’iscrizione poiché l’ignoranza dell’esistenza del provvedimento deve presumersi, in caso d’inesistenza della comunicazione, fino alla data di proposizione del ricorso, essendo a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del provvedimento in epoca precedente l’onere di fornire la relativa prova.

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