Società estinta: i soci sono legittimati a stare in giudizio. La legittimazione non comporta responsabilità diretta in relazione alle obbligazioni sociali

by admintrib

“Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e comporta la conseguente legittimazione dei soci, quali successori della stessa. Peraltro, tale legittimazione ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità, disciplinato dall’art. 2495, comma 2, cod. civ., cosicché affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle obbligazioni sociali” (Sez. 5 -, Sentenza n. 22014 del 13/10/2020, Rv. 659077 – 01).

Questo il principio di diritto ribadito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 22 giugno 2022 n. 19912 (Pres. Manzon, Rel. Gori).

La Corte rammenta che, come insegna già Cass. Sez. U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013, in tema di società di capitali, la disciplina dettata dall’art. 2495, comma 2, cod. civ., come modif. dall’art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano “ex lege” i soci, anche nel caso in cui il credito non sia stato definitivamente accertato nei confronti della società, estinta nelle more. Secondo le Sezioni unite summenzionate e non superate, quando il debitore è un ente collettivo, non v’è ragione per ritenere che la sua estinzione non dia luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali.

Non vi è alcun ingiustificato pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell’attivo loro distribuito all’esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuoi dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. Il principio è largamente condiviso dalla giurisprudenza della Sezione e delle stesse Sezioni unite (cfr. da ultimo Cass. Sez. U – , Ordinanza n. 619 del 15/01/2021), che individua sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità eventualmente esistente.

Quindi nel caso specifico, la notifica della cartella doveva essere indirizzata ai successori della società estinta in data 30.4.2009, mentre non è controverso il fatto che essa sia stata effettuata in data 10 aprile 2010, successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, presso l’ultimo indirizzo della sede sociale.

Accertato questo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene dichiarato inammissibile.

 

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