Società di persone e utili extra-contabili: la delibera di esclusione del socio produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso.

by AdminStudio

“In tema di redditi extra-contabili di società di persone, qualora nel corso di un esercizio si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale a causa dell’esclusione di un socio, per individuare i contribuenti cui devono essere imputati detti redditi, ex art. 5 t.u.i.r., deve considerarsi che, ai sensi dell’art. 2287 cod. civ., la delibera di esclusione del socio, nei rapporti tra le parti, anche ove preveda l’esclusione immediata, produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso”.

Questo il principio di diritto affermato con la sentenza n. 29775 del 26 ottobre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Angarano).

Nei fatti l’Ufficio, riscontrati utili extracontabili, emetteva un primo avviso di accertamento (poi definito per adesione) nei confronti di una s.a.s. Per l’effetto, emetteva tre separati avvisi di accertamento con i quali imputava per trasparenza ai tre soci il maggior reddito accertato, in proporzione alle rispettive quote. Successivamente, tuttavia, ritenendo che un socio fosse stato estromesso dalla società, emetteva due avvisi di accertamento nei confronti dei soli soci residui, con i quali rettificava il reddito ai medesimi imputato per trasparenza, accrescendolo, pro quota, del reddito prima imputato al terzo socio. La CTP accoglieva i ricorsi dei due soci; la CTR invece riformava le decisioni di primo grado e dichiarava legittimo l’accertamento. I soci ricorrevano dunque per cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2287 cod. civ.

Come noto, in ragione del c.d. principio di ‘trasparenza’, ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. In tal senso per individuare i soci di una società di persone, ai fini della tassazione degli utili distribuiti, è necessario ricostruire la compagine sociale al momento di approvazione del rendiconto.

Sul tema, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale, la Corte ha più volte ribadito che “i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti del citato art. 5, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell’approvazione del rendiconto, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; non deve, invece, farsi riferimento al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell’esercizio. Ciò in quanto la semplicistica ripartizione alla stregua del periodo di partecipazione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito da parte della società nei vari periodi (produzione non continua né uniforme nel tempo, e quindi insuscettibile di essere in tale misura frazionata), mentre secondo i principi civilistici in tema di ripartizione degli utili nelle società di persone – cui la disciplina tributaria coerentemente si uniforma – il diritto agli utili matura solo con l’approvazione del rendiconto” (Cass. 26/05/2021, n. 14561, Cass. 30/07/2018, m. 20126).

La Corte nell’occasione ha evidenziato che “tale principio resta fermo anche ove si tratti di utili extra-bilancio per il quali, pertanto, non è giustificabile l’imputazione ai soci usciti dalla compagine sociale in corso d’anno, in rapporto al periodo di partecipazione”.

La disciplina applicabile all’esclusione del socio è dettata dall’art. 2287 cod. civ. a mente del quale “l’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione”.

Come sottolineato dai Giudici “la chiarezza del testo normativo non lascia dubbi interpretativi in ordine alla doppia rilevanza del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della delibera al socio escluso: al suo decorso, infatti, è collegato sia il prodursi dell’effetto costitutivo dello scioglimento del rapporto sociale sia la decadenza dall’impugnazione. Anche ove si aderisse alla teoria negoziale che riconduce la delibera assembleare al negozio giuridico la norma si porrebbe in rapporto di specialità con l’art. 1334 cod. civ. procrastinando l’efficacia dell’atto di tenta gironi rispetto al momento in cui perviene a conoscenza del destinatario. A nessuna diversa conclusione può giungersi nell’ipotesi in cui la delibera abbia espressamente disposto l’efficacia immediata dell’esclusione. Tanto, infatti, non può portare a ritenere che il termine dilatorio di trenta giorni di cui all’art. 2287 cod. civ. valga, in detta ipotesi, ai soli fini dell’opposizione, ferma l’immediata cessazione dello status di socio. Trattasi, infatti, di interpretazione contraria al senso letterale della norma e non conforme alla sua ratio che va individuata nella tutela del socio escluso la quale resterebbe irrimediabilmente pregiudicata laddove l’assemblea potesse a piacimento stabilire l’immediata cessazione del rapporto sociale”.

La Corte, riuniti e accolti i ricorsi, ha evidenziato come la CTR non si fosse attenuta ai suesposti principi: la stessa infatti, al fine di individuare nei soli ricorrenti i soci ai quali imputare per trasparenza i redditi extra-bilancio della società, aveva dato rilievo alla data della delibera di esclusione del terzo socio; viceversa avrebbe dovuto tener conto che l’esclusione del socio produceva effetto solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione e, quindi successivamente alla data della chiusura dell’esercizio sociale, ovvero alla data del 31 dicembre 2006.

 

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