Società di comodo: vanno considerate le ragioni oggettive del contribuente in relazione al mancato superamento del test di operatività. Tra queste la difficoltà di alienazione del patrimonio per portare a termine la liquidazione

by admintrib

In caso di contestazione relativa ai redditi e ai ricavi “minimi” di cui alle tabelle sul test di operatività per la disciplina delle società di comodo ), “al contribuente sarà sufficiente addurre la prova contraria dell’esistenza di specifici fatti, non dipendenti dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impediscano lo svolgimento dell’attività di impresa con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali (Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24314; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2015, n. 21358)”.

Questo pare il passaggio più significativo della Ordinanza 13 giugno 2023 n. 16810 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. D’Aquinp), con la quale la Sezione Tributaria respinge un ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

La Corte ricorda che secondo costante giurisprudenza l’esistenza di oggettive situazioni tali da integrare la prova contraria in caso di mancato superamento del test di operatività, va valutata non in termini assoluti, ma inerenti alle effettive condizioni del mercato, idonee a dimostrare l’erroneità dell’esito quantitativo del test di operatività (Cass., Sez. V, 23 maggio 2022, n. 16472; Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2019, n. 4019; Cass., Sez. V, 20 giugno 2018, n. 16204).

L’oggettività della situazione che abbia impedito il superamento del test di operatività si caratterizza come estranea alla ordinaria attività di impresa, sicché non può riconoscersi nel caso in cui il mancato conseguimento dei ricavi discenda da una scelta volontaria dell’imprenditore (Cass., Sez. V, 16 giugno 2021, n. 16697; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2020, n. 27976), ovvero da una scelta quanto meno consapevole dell’imprenditore stesso (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31618; Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34642; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2015, n. 21358). Deve, pertanto, trattarsi di situazione estranea alla dinamica della gestione dell’impresa (che si tratti di gestione caratteristica, accessoria finanziaria o straordinaria o anche liquidatoria), tale da impedire lo svolgimento dell’attività secondo risultati reddituali conformi agli standard minimi legali (Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24314).

Pertanto, salvo il caso in cui venga contestata la totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società o una sostanziale inettitudine produttiva (Cass., Sez. V, 23 novembre 2021, n. 36365), al contribuente sarà sufficiente addurre la prova contraria dell’esistenza di specifici fatti, non dipendenti dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impediscano lo svolgimento dell’attività di impresa con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali (Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24314; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2015, n. 21358).

Nella specie il giudice di appello aveva individuato in circostanze estranee alla dinamica della gestione delle imprese quelle oggettive situazioni tali da impedire il superamento del test di operatività, quali la necessità di attendere il riparto finale di un fallimento al fine di incassare un rilevante credito chirografario (secondo le percentuali che saranno attribuite ai creditori chirografari), nonché la difficoltà di alienare alcune partecipazioni possedute dalla società contribuente.

Pare che sul richiamo anche alle recenti norme sull’onere probatorio nel processo tributario, si stia producendo anche nei giudizi pregressi una maggior attenzione alle prove. Nel caso specifico una presunzione legale relativa viene confutata da motivazioni oggettive e ciò viene considerato sufficiente. La questione della difficoltà di alienare è molto comune in questo tipo di disciplina e, se può essere pretestuosa nei casi di beni di facile commerciabilità diviene fondamentale e necessariamente fondata quando il bene da collocare per liquidare la società sia particolare o molto oneroso o possa essere acquistato da pochi operatori.

 

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