Con risposta a interpello n. 347 del 14 giugno 2023 l’Agenzia ha chiarito che in materia di richiesta di rimborso IVA ai sensi dell’articolo 38bis del D.P.R. 633/1972 il requisito della ”solidità” patrimoniale “può dirsi rispettato solo ove esista in concreto un patrimonio (e quindi un valore con il segno algebrico che lo precede positivo), e che lo stesso non sia diminuito rispetto al periodo d’imposta precedente di oltre il 40 per cento”.
Nei fatti la società Istante, con sede legale in Svizzera e operante in Italia tramite rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto IVA, rappresentando di essere intenzionata a chiedere il rimborso dell’IVA secondo quanto disposto dall’art.30, comma 2, lett. e) del DPR 633/72, chiedeva all’Agenzia se la presenza di un patrimonio netto negativo (derivante dal bilancio societario chiuso al 30 giugno 2022) potesse precludere il rispetto della condizione prevista dall’art. 38bis, comma 3, lett. a), primo periodo del DPR 633/72.
Come noto l’articolo 38bis del decreto IVA, al comma 3, dispone che «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi».
Come dunque ricordato dall’Ufficio “l’attuale impianto normativo, dunque, esenta i contribuenti dall’obbligo di garantire i crediti IVA superiori a 30.000 euro chiesti a rimborso, solo in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 dell’articolo 38bis, e a condizione che non si verifichino le cause di esclusione declinate dal successivo comma 4; diversamente, il rimborso è sempre subordinato al rilascio della garanzia”.
La circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, nell’illustrare il contenuto della dichiarazione sostitutiva di cui al citato comma 3, ha chiarito che, «In sintesi, le condizioni da attestare nella dichiarazione sostitutiva riguardano la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali”.
In altri termini, come chiarito nell’occasione dall’Agenzia, “il legislatore ha ammesso che il credito rimborsato in via accelerata possa considerarsi garantito direttamente dal richiedente ”virtuoso” con il proprio ”stabile” patrimonio, ove lo stesso dichiari assumendo la responsabilità civile e penale di eventuali dichiarazioni mendaci di rispettare i requisiti di solidità e virtuosità elencati dalle lettere a), b) e c) del comma 3 del citato articolo 38bis, e ove, altresì, un professionista apponga il visto che attesta la corretta applicazione delle norme tributarie”.
Respinta la soluzione della società Istante, l’Agenzia ha dunque confermato che “il requisito di cui alla lettera a) un patrimonio che, nel corso del periodo di osservazione, non si è ridotto oltre il limite ivi fissato non può essere valutato tenendo conto del suo ”valore assoluto”, ossia senza considerare il segno algebrico (nel caso di specie negativo) che lo precede, al fine di affermare, comunque, l’esistenza di un patrimonio ”stabile”.
