Società di capitali a ristretta base partecipativa: la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione

by admintrib

“Il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa che ricopra anche l’incarico di amministratore può superare la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non limitandosi a dedurre la propria estraneità alla gestione per l’esistenza di un amministratore di fatto, ma dimostrando la mancata distribuzione degli utili extracontabili oggetto dell’accertamento tributario perché sottratti dal gerente di fatto”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 28048 del 26 settembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. Angarano).

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2002, recuperava a tassazione maggiori redditi nei confronti di una contribuente in ragione della qualità di quest’ultima di titolare dell’intera quota partecipativa e di amministratrice di una s.r.l. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia. In particolare il giudice di seconde cure, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che la contribuente fosse estranea alla gestione societaria nella sua qualità di mero «prestanome» e che la qualità di amministratore di fatto fosse in capo ad altro soggetto, diverso dall’amministratore di diritto. Ricorreva dunque per cassazione l’Ufficio lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli artt. 37 e 38, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2697 cod. civ.

La Corte ha rimarcato come l’art. 37 del d.P.R. n. 600/1973 abbia la finalità di fondare la pretesa nei confronti dell’interponente, ma non dispone in ordine alla correlativa pretesa nei confronti dell’interposto e di attribuire l’onere del pagamento delle imposte nei confronti di chi è l’effettivo titolare dei redditi; l’interposto non è soggetto passivo di imposta, in quanto non ha il possesso dei redditi (Cass. 19/10/2018, n. 26414).

I Giudici di Legittimità, riprendendo consolidati orientamenti giurisprudenziali, hanno ricordato che “nelle società di capitali a ristretta partecipazione è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti” (Cass. 17/05/2022, n. 15682, Cass. 11/08/2020, n. 16913, Cass. 24/01/2019, n. 1947, Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 18/10/2017, n. 24534) e che “la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria attraverso un ragionamento deduttivo del giudice di merito incensurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge”. (Cass. 11/07/2022, n. 21790, Cass. 17/07/2019, n. 19171; Cass. 09/07/2018, n. 18042; Cass. 14/07/2017, n. 17461; Cass. 22/12/2016, n. 26873; Cass. 02/02/2016, n.1932)

La Corte, respinto il ricorso dell’Ufficio, ha confermato come la CTR si sia attenuta a detti principi escludendo la legittimità dell’attribuzione degli utili extracontabili alla contribuente in ragione della sua mera qualità di prestanome e della sua estraneità alla compagine sociale.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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