Agevolazioni per la piccola proprietà contadina: non costituisce causa di decadenza la scissione parziale nei cinque anni dall’acquisto

by admintrib

“Non costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni per la cd. piccola proprietà contadina l’operazione di scissione parziale effettuata entro cinque anni dall’acquisto dei terreni agricoli, purché permangano, in capo alla società beneficiaria, gli altri requisiti cui risulta subordinato il trattamento agevolativo in questione, concretizzando l’operazione di scissione una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, sia pure in nuovo assetto organizzativo”.

Questo il principio di diritto affermato con ordinanza n. 28169 del 27 settembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Dell’Orfano).

Nei fatti con atto registrato il 24.3.2007 una società acquistava la proprietà di un terreno agricolo beneficiando delle agevolazioni fiscali previste in favore della cd. piccola proprietà contadina; in data 11.5.2010 la società effettuava un’operazione di scissione parziale mediante assegnazione del suddetto alla società semplice scaturita dalla scissione stessa. Alla società veniva quindi notificato avviso di liquidazione, con il quale l’Agenzia delle entrate revocava le agevolazioni, recuperando le maggiori imposte di registro ed ipotecaria, in quanto l’operazione societaria aveva determinato il venir meno della conduzione diretta del terreno (acquistato usufruendo delle agevolazioni) sulla scorta di quanto disposto dall’art. 7 L. n. 604/1954, secondo cui “decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente”. In seguito agli sfavorevoli nei primi due gradi del giudizio ricorreva dunque per cassazione la società lamentando la violazione dell’art. 2506, 1° comma, c.c., dell’art. 7 L. n. 604/1954 e dell’art. 11, comma 3, L. n. 228/2001.

La Corte ha preliminarmente passato in rassegna gli aspetti salienti della fusione dal punto civilistico e fiscale. Sotto il primo aspetto nelle operazioni scissione, pur avendosi una modifica del soggetto a cui sono imputate determinate situazioni giuridiche, non muta però la parte dei rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio che forma oggetto dell’operazione, diversamente dall’alienazione, che si caratterizza come un distacco del rapporto dalla sfera giuridica di un soggetto.

Dal punto di vista fiscale la scissione è tradizionalmente ascritta alla categoria generale delle cosiddette “operazioni sui soggetti di imposta”, vale a dire quelle operazioni che non riguardano i singoli beni aziendali ma che estrinsecano i propri effetti direttamente sulla posizione giuridica dei contribuenti e ne determinano una vera e propria riorganizzazione. Ai fini delle imposte dirette, per esempio, è prevista la neutralità fiscale della scissione con riferimento sia alle società partecipanti sia ai soci della società scissa (art. 173 TUIR); nella disciplina IVA i passaggi di beni in dipendenza di scissioni non sono parimenti considerati cessioni di beni e, pertanto, costituiscono operazioni escluse da imposta (articolo 2, comma 3, DPR 633/1972).

Come ricordato dai Giudici di Legittimità la stessa Agenzia delle Entrate (Risposta a interpello 30 aprile 2021, n. 309) proprio con riferimento all’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge n. 212 del 2000, in quanto alle imposte indirette in sede di conferimento dei terreni alla società beneficiaria (avente medesima natura di società semplice agricola), ha ritenuto ammissibile l’applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, così come per i fabbricati rurali per i quali ricorrevano i requisiti di pertinenzialità rispetto a tali terreni, affermando che la scissione parziale non costituisce, di per sé, un’operazione che determina la decadenza di tali agevolazioni.

La Corte, accolto il ricorso, ha dunque affermato che “non costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni per la proprietà coltivatrice l’operazione di scissione parziale effettuata entro cinque anni dall’acquisto dei terreni agricoli, purché permangano, in capo alla società beneficiaria, gli altri requisiti cui risulta subordinato il trattamento agevolativo in questione”.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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