Definizione della lite per la s.n.c. senza effetto per i soci

by admintrib

La questione dell’uso di strumenti deflattivi in relazione a un accertamento nei confronti della società e dei riflessi sui soci è da sempre abbastanza controversa, giacché non tutti questi strumenti sono omogenei a tal riguardo.

Nel caso esaminato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella ordinanza n. 29162 del 6 ottobre 2022 (Pres. Cirillo, Rel. Cataldi) la società in data 8 giugno 2019, aveva depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, corredata della domanda di definizione agevolata della lite, della ricevuta di presentazione della stessa e di copia del modello F24 di pagamento dell’importo dovuto.

Quindi la società aveva definito, come la stessa Agenzia delle Entrate aveva ammesso in atti, la controversia.

Controversia generata e proseguita dall’Agenzia delle Entrate stessa in tre gradi di giudizio nei riguardi di un produttore di pasta fresca in forma di s.n.c. risultante vittorioso nei due gradi di merito.

La Corte con ordinanza interlocutoria del 24 febbraio 2022 aveva richiesto l’integrazione del giudizio per i soci, i quali non si erano però tutti costituiti, non avendo aderito personalmente alla definizione delle liti.

Quanto ai soci intimati, la Corte ricorda che “essi sono titolari di una distinta ed autonoma soggettività̀ fiscale rispetto all’ente collettivo e, poiché́ l’adesione al beneficio condonistico costituisce esercizio di libera determinazione dei contribuenti, rimessa al personale apprezzamento di ciascuno di essi, va dunque affermata l’irrilevanza, ai fini Irpef, del condono fruito dalla società̀ rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersi di esso, sicché́ l’Ufficio non ̀ tenuto ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci a quello -rideterminato in base al condono – della società̀” (cfr. Cass. 15/07/2020, n. 15076, riferita a società di persone; Cass. 24/12/2020 , n. 29503 , in materia di società di capitali a ristretta base sociale).

La Corte comunque, brillantemente, evita che una controversia per modesti importi prosegua ancora, rilevando che nel caso di specie, la stessa Agenzia aveva manifestato, sin dal ricorso (e successivamente con la mail dell’Amministrazione in atti) , il venir veno dell’interesse a coltivare e proseguire questo giudizio nei confronti degli stessi soci. Quindi appurata la regolarità della definizione della società e preso atto degli intendimenti dell’Amministrazione manifestati in ordine ai soci, il giudizio viene dichiarato estinto, con spese compensate.

 

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