Come l’Ordinanza n. 29162, oggetto di altro commento breve, l’ordinanza n. 29163 del 6 ottobre 2022 (Pres. Cirillo, Rel. Cataldi) si occupa della definizione delle liti fiscali pendenti, prevista dai vari provvedimenti degli ultimi anni e dei suoi limiti.
La vicenda riguarda un diniego di definizione relativamente ad una cartella di pagamento in materia di IRAP. Diniego motivato con la considerazione per cui la definizione non spetta agli atti della riscossione. In questo caso, tuttavia, di fatto con la procedura del 36-bis viene recuperata un’IRAP che il contribuente deliberatamente non aveva versato non riconoscendo esistente il presupposto.
In Cassazione il contribuente ricorrente aveva dedotto nel primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, e dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002, assumendo che anche la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 poteva essere definita ai sensi delle citate norme, per cui era illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione.
Per la Corte il motivo è fondato e va accolto.
Come si legge nella motivazione (punto 4) della recente Cass., S.Un., 25/06/2021, n. 18298, a proposito di uno degli orientamenti giurisprundenziali in materia, “Ad esso si contrappone il diverso indirizzo che ritiene che il giudizio relativo all’impugnazione di cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 possa formare oggetto di definizione agevolata se ed in quanto la cartella costituisca il primo atto con il quale il contribuente è messo a conoscenza dell’esistenza di una pretesa fiscale nei suoi confronti, trovando espressione il più delle volte la massima in cui esso è esposto, con riferimento alle norme dicui all’art. 16 della I. n. 289/2002 o all’art. 39, comma 12, del d.l. n.98/2011 che alla prima, come si è detto, rinvia. Si è, dunque, affermato che «[i]n tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell’ar t. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011,conv. in I. n. 111 del 2011, le controversie relative a cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente» (in tal senso, tra le molte, più di recente, Cass., sez. 5, 27 settembre 2018, n.23269; Cass., sez. 5, ord. 12 dicembre 2018, n. 32132; Cass. sez. 5,ord. 17 gennaio 2019, n. 1158; Cass., sez. 5, ord. 8 febbraio 2019,n. 3759; Cass., sez. 5, ord. Cass., sez. 5, ord. 24 settembre 2020, n.20058; Cass., sez. 5, ord. 7 dicembre 2020, n. 27975, nonché, inprecedenza, in relazione all’art. 16 della I. n. 289/2002, tra le altre, Cass., sez. 5, 20 marzo 2006, n. 6186; Cass., sez. 5, 2 luglio 2009,n. 15548; Cass., sez. 5, 16 aprile 2010, n. 16075; Cass., sez. 5, 7luglio 2010, n. 16075).
Ed è proprio tale orientamento che le Sezioni Unite hanno condiviso, concludendo che “In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. “ (Cass. S.Un., 25/06/2021, n. 18298, cit.). Premessa dunque l’ammissibilità della definizione agevolata della cartella in questione, deve darsi atto che l’Amministrazione, edotta necessariamente della relativa domanda del contribuente e del suo contenuto, non ha eccepito motivi diversi ed ulteriori che possano giustificarne nel merito il diniego.
Viene quindi accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego, con conseguente dichiaratoria di estinzione del giudizio. Assorbito il secondo motivo di ricorso, che attinge il merito della pretesa impositiva.