Sale and Lease Back: la plusvalenza deve essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria.

by AdminStudio

Con ordinanza n. 3884 del 12 febbraio 2024 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cataldi, Rel. Cataldi) ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui le plusvalenze derivanti dalla cessione di un bene in forza di contratto di sale and lease back vanno contabilizzate e fiscalmente imputate, ripartendo la somma finanziata in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria.

Nel caso in questione con avviso d’accertamento l’Amministrazione finanziaria contestava ad una s.p.a. di aver tassato la plusvalenza generata da un’operazione di sale and lease back immobiliare, perfezionatasi il 10 giugno 2008, ripartendola in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria (18 anni), invece di farla concorrere interamente all’imponibile dell’anno 2008, nel quale era stata conclusa la vendita dell’immobile. La CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ricorreva dunque in cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 85 t.u.i.r. e 2425-bis cod. civ., ribadendo le ragioni giuridiche che a suo dire avrebbero giustificato la separata considerazione, ai fini fiscali, della mera compravendita immobiliare e del suo effetto, traslativo della proprietà del cespite (benché l’immobile sia stato locato al venditore in forza della medesima operazione negoziale) e generatore dell’immediata ed integrale plusvalenza.

Come ricordato dai Giudici “in tema di determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze derivanti dalla cessione di un bene in forza di contratto di sale and lease back vanno contabilizzate, ripartendo la somma finanziata in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, in applicazione del principio contabile IAS 17, poiché i principi contabili internazionali, ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e fatti propri dal regolamento CE n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato, a sua volta, dall’art. 83 del TUIR, pur non applicandosi ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio, non sono espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, sono tradotti nell’art. 2425-bis, comma 4, cod. civ.” (Cass. 23/06/2022, n. 20327; Cass. 15/07/2020, n. 15024).

La Corte ha dunque rigettato il ricorso.

 

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