Contributo annuale per l’iscrizione all’albo professionale: ha natura tributaria e per conseguenza i rapporti giuridici ad esso relativi ricadono nella giurisdizione tributaria.

by AdminStudio

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono un regolamento negativo di giurisdizione in una causa che ha per oggetto il contributo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo delle professioni infermieristiche con ordinanza n. 3757 del 12 febbraio 2024 (Pres. De Chiara, Rel. Napolitano). I principi delineati in questa pronuncia e richiamati relativamente a precedenti giurisprudenziali sembrano accomunare tutti i tipi di quote per l’iscrizione nei vari albi professionali.

Per le Sezioni Unite, che confermano, come detto, precedenti pronunce, quantunque con riferimento alla quota annuale dovuta per l’iscrizione all’albo degli Avvocati (cfr. Cass. SU, ordinanze nn. 1782, depositata il 26 gennaio 2011; 5689, depositata il 10 marzo 2011; 6601, depositata il 23 marzo 2011) quantunque sia dovuta una quota qualificata come “contributo” dalla norma di cui all’art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 gennaio 1944, n. 382, la predetta quota viene definita espressamente “tassa” dall’art. 7 del medesimo decreto luogotenenziale.

Inoltre è incontestabile la doverosità della prestazione imposta, finalizzata alla necessità di fornire la provvista dei mezzi finanziari necessari al funzionamento dell’ente delegato dall’ordinamento per il controllo dell’albo professionale.

Più di recente, il medesimo indirizzo è stato riaffermato, sia pure indirettamente, in controversia attinente all’incidenza del mancato pagamento del contributo sul diritto al mantenimento dell’efficacia dell’iscrizione all’albo professionale sempre del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza, da Cass. SU, 24 marzo 2017, n. 7666, nonché, ancora, specificamente, da Cass. SU, ord. 18 giugno 2019, n. 16340.

Per le Sezioni Unite non vi è ragione di discostarsi dal citato orientamento anche con riferimento alla quota annuale per l’iscrizione all’albo delle professioni infermieristiche, ove sono individuabili i medesimi caratteri della prestazione come sopra indicati, tanto più che l’evoluzione in materia della relativa disciplina, approdata nella legge 11 gennaio 2018, n. 3, di riordino della disciplina degli Ordini professionali sanitari, tra i quali l’Ordine delle professioni infermieristiche (art. 4), nell’individuazione dei compiti dell’organo del Consiglio direttivo (art. 3, lett. f) come risultante dalla riforma, conferma la suddetta qualificazione come “tassa annuale”, in relazione alla medesima finalità di copertura della spese di gestione dell’ente.

Va, pertanto, ribadito che, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 12 della l. n. 448/2001, che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere, le controversie, relative alla riscossione della quota annuale d’iscrizione all’albo professionale, come, nella fattispecie in esame, dell’Ordine delle professioni infermieristiche, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario.

Va sottolineato come anche in questa vicenda il Giudice di merito tributario abbia palesemente errato le proprie valutazioni, come in molti altri casi che abbiamo esaminato negli ultimi tempi. Infatti nel caso specifico tutto ha origine dall’impugnazione di una intimazione di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, nell’ambito della quale, alcune cartelle richiamate nell’intimazione avevano ad oggetto il pagamento della quota annuale dovuta nei confronti dell’Ordine delle professioni infermieristiche.

Il giudice tributario adito, con sentenza n. 7915/2022, depositata il 26 luglio 2022, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, sostenendo la natura non tributaria dei crediti ad esse relativi, ritenendo sussistente quindi la giurisdizione del giudice ordinario.

Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, il giudice adito, quanto alla giurisdizione, ribadiva comunque appartenere la giurisdizione al giudice tributario, con ordinanza depositata il 9 maggio 2023, sollevò, quindi, conflitto negativo di giurisdizione, sospendendo il giudizio di merito e rimettendo gli atti alle Sezioni Unite affinché dichiarassero la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario sulla controversia in esame.

La redazione ringrazia il Dott. Romeo Romei per la tempestiva segnalazione dell’ordinanza.

 

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