Richiesta di rimborso di imposte versate mediante ritenuta: la mancanza della documentazione in allegato non costituisce motivo di inammissibilità o di rigetto dell’istanza. Nel confronto con l’Ufficio si acquisiranno gli elementi necessari

by AdminStudio

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella ordinanza 23666 depositata il 3 agosto 2023 (Pres. Giudicepietro, Rel. Anagrano) respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva negato un rimborso ad un istituto di credito sul presupposto che la relativa documentazione attestante le ritenute subite non fosse stata allegata all’istanza, pur trattandosi di dati già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.

Viene ricordato che la Corte, in passato, ovvero nella vigenza del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 3 nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 31 maggio 1994, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, aveva ritenuto che la certificazione relativa alla ritenuta alla fonte, rilasciata dal sostituto d’imposta, non ammettesse equipollenti (cfr. Cass. 05/09/2014, n. 18734). Con riferimento al quadro normativo successivo alle modifiche di cui al D.L. n. 300 del 1994, art. 1, che ha attenuato la rilevanza formale della certificazione, ha affermato che, ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. Si è evidenziato, in proposito, che l’attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive (Cass. 07/6/2017, n. 14138 e, tra le più recenti, Cass. 07/06/2022, n. 18179).

L’attestazione del sostituto d’imposta costituisce, pertanto, per il sostituito prova tipica – ancorché non esclusiva – della ritenuta subita.

Tale assunto trova conforto anche nella giurisprudenza della Corte che, in tema di legittimazione del sostituto o del sostituito a richiedere il rimborso delle imposte versate mezzo ritenuta questione sulla quale è consolidato l’orientamento che la riconosce ad entrambi – ha precisato, da un lato, che la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso, e quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l’an ed il quantum del rimborso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell’istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l’ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti; dall’altro lato che per i lavoratori dipendenti, qualora presentino il mod. 740, la prova dell’effettuazione delle ritenute, ai fini del rimborso, consiste nella sola indicazione di esse nella suddetta dichiarazione (Cfr. Cass. 22/05/2019, n. 13771).

A ciò deve aggiungersi che, per giurisprudenza costante della Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente a quest’ultimo non possono essere richiesti, anche ove l’onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell’Ufficio (Cass. 22/04/2021, n. 10724, Cass. 31/05/2018, n. 13822).

Infine, va evidenziato che nel processo tributario, l’obbligo dell’amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 18, e L. 27 luglio 2000, n. 212, 6, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d’ufficio quei documenti che, già in possesso dell’amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica, costituiscono l’espressione di un più generale principio valevole anche in campo processuale.

In applicazione del principio, la Corte ha perciò affermato che, qualora il contribuente, che agisca per il rimborso di tasse o diritti non dovuti, eccepisca che documenti comprovanti il pagamento, o la richiesta di rimborso, siano in possesso dell’amministrazione, questa è tenuta a pronunciarsi in modo specifico e motivato sul punto, perchè, in difetto, il giudice potrà desumere elementi di prova da tale comportamento (Cass. 05/11/2004, n. 21209).

In conclusione, il ricorso viene quindi rigettato.

 

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