Ancora rigore dalla Cassazione sulla motivazione delle sentenze tributarie: a quando maggior attenzione da parte dei Giudici di merito?

by AdminStudio

 

La Corte di Cassazione, quinta sezione, in conformità a una tendenza di rigore della giurisptudenza di Legittimità, nella ordinanza 24199 del 8 agosto 2023 (Pres. Bruschetta, Rel. La Rocca) accoglie l’appello di una società contribuente sul presupposto di una violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.. Ciò perché la CTR aveva omesso di pronunciarsi in merito alla dedotta indeterminatezza dell’atto proveniente dall’Amministrazione, rimettendosi acriticamente alla tesi avversa senza far conoscere il percorso svolto.

Vale allora la pena di riflettere su ciò che molti difensori notano nei giudizi di merito, con motivazioni parziali, non chiare, fondate su apodittici assunti, con rinvio (quando non con un copia/incolla) alle argomentazioni dell’AdE. E chiedersi quali siano i rimedi possibili a questo generale stato di cose, ormai noto a tutti gli operatori.

Nel caso specifico il quinto motivo, con cui si era dedotta sostanzialmente l’omessa motivazione della sentenza, è stato ritenuto pregiudiziale rispetto agli altri e fondato.

La Corte ricorda che l’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053del 2014). Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; Cass. n. 1756 del 2006, Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).

Nel caso esaminato dai Giudici di Legittimità la CTR avevaescluso che vi sia stato rigetto della domanda di rimborso per fatti concludenti e discorre di «interlocuzione con il contribuente prodromica all’istruttoria del procedimento» ma l’affermazione non è sorretta da alcuna ulteriore indicazione che consenta il controllo del percorso logico – giuridico seguito per giungere a quella qualificazione.

Secondo la Corte il Giudice d’appello avrebbe dovuto riportare gli elementi che hanno giustificato la decisione adottata ma non risulta in sentenza alcuna evidenza di una volontà dell’Ufficio finalizzata a cercare una interlocuzione con la contribuente. Anzi, l’Amministrazione non ha mai indicato i documenti necessari per dar seguito alla domanda mentre i crediti fatti valere dalla ricorrente risultavano dalle dichiarazioni presentate cosicché la conclusione della società, in ordine ad un sostanziale diniego dell’istanza da parte dell’Agenzia, presentava una certa plausibilità; la CTR non ha condiviso l’assunto ma la sua decisione resta assolutamente incontrollabile, essendosi limitata ad una affermazione meramente apodittica.

 

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