Revisione del classamento catastale per microzone: la motivazione deve precisare la “ricaduta” sulla specifica unità immobiliare.

by admintrib

La questione della revisione del classamento per microzone comunali comunali quando il valore medio di mercato rapportato al valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è stato esaminato più volte in relazione all’obbligo di motivazione del nuovo classamento notificato ai singoli contribuenti.

L’ordinanza 12 maggio 2022, n. 15123 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Paolitto) evidenzia, sempre con riferimento all’obbligo di motivazione (e alle conseguenze sull’atto emanato in difetto di questa), alcuni aspetti peculiari.

I Giudici rilevano che in questi casi, come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale, l’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.).

L’indicazione delle «caratteristiche edilizie del fabbricato» (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 2, c. 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 1, conv. in I. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall’art. 1, c. 335, I. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento.

Letteralmente: “In definitiva, l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare”.

Dunque l’obbligo motivazionale, nella fattispecie rilevante, non può risolversi, sotto l’esclusivo profilo dei presupposti giustificativi del riclassamento, senza considerare, con ciò, che l’atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali specifici termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare.

Nel caso specifico i Giudici di Legittimità rimarcano – posto che lo stesso contenuto dell’avviso di accertamento, quale riprodotto dalla ricorrente, dà conto del rilevato difetto di motivazione, – che il giudice del gravame non avrebbe potuto valorizzare, ai fini di detta motivazione, le integrazioni operate (ex post) dall’Ufficio con riferimento alle specifiche caratteristiche (edilizie e di posizione) delle unità immobiliari, laddove il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento deve sussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell’atto, così che non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale (cfr., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629).

 

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