Verifica tributaria: la semplice assistenza silente e non collaborativa del contribuente non può mai implicare accettazione delle operazioni e dei loro risultati

by admintrib

Il titolo è ripreso pressoché integralmente da un passaggio della sentenza 11 maggio 2022, n. 14889 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Nonno).

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduceva infatti che, non avendo il contribuente contestato, in sede di accesso, le modalità con le quali l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto alla determinazione della percentuale di ricarico, sottoscrivendo il verbale finale, non sarebbe più consentito di porre in discussione dette modalità, anche per il carattere confessorio delle dichiarazioni rese e per la valenza probatoria del processo verbale di constatazione

I Giudici di Legittimità rammentano che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, «la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni (nella specie, in ordine alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico), pur in mancanza di un’approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso» (Cass. n. 15851 del 29/07/2016; Cass. n. 1286 del 26/01/2004).

Va, peraltro, precisato che la partecipazione del contribuente deve essere effettiva, nel senso di un’attiva collaborazione con i verificatori, consistente nel fornire le indicazioni ritenute dagli stessi utili ai fini dell’accertamento (non solo con riferimento alla rappresentatività del campione, ma anche, ad esempio, alla tipologia di attività esercitata, alle metodologie di lavorazione, sull’organizzazione del lavoro, ai fornitori, ecc.); ne consegue che la semplice assistenza silente e non collaborativa non può mai implicare accettazione delle operazioni e dei loro risultati.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha trascritto e allegato nel ricorso per cassazione, ai fini dell’autosufficienza il processo verbale di constatazione dal quale risulta che il contribuente aveva partecipato attivamente alla determinazione del campione rappresentativo delle merci.

Quindi nella vicenda specifica l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate viene accolta, pur con le precisazioni di cui sopra.

E’ quindi importante qualora in fase di verifica si abbiano delle perplessità (e comunque in generale) far chiudere il verbale con una formula di riserva di valutazione o comuque dubitativa affinché non si abbiano poi delle preclusioni che, come si vede bene, interessano tutti i gradi di giudizio.

 

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