Somme riconosciute al dipendente per “perdita di chances” o “demansionamento”: sono a titolo risarcitorio del danno emergente e dunque non assoggettabili ad IRPEF

by admintrib

La sentenza 5 maggio 2022, n. 14351 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Guida) risulta particolarmente interessante poiché, nel respingere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della CTR che aveva considerato non imponibili a fini IRPEF le somme pagate da una ASL in un accordo transattivo con un proprio dipendente per “perdita di chance” relativamente alla propria carriera, inquadra questa somma fuori dall’imponibile IRPEF.

E’ evidente che si tratta di somme certamente derivanti da un reintegro economico di prospettive lavorative perdute e dunque il discrimine è sottile tra considerarle il risarcimento di un danno (escluso da IRPEF) oppure il reintegro di redditi perduti (e dunque tassabili nella stessa categoria reddituale del provento surrogato).

Con una motivazione piuttosto chiara si ricostruiscono i presupposti normativi e le regole di interpretazione tenute sin qui dalla Suprema Corte.

La Cassazione in particolare aveva già stabilito che il lavoro fuori orario non è tassabile se riconosciuto ed indennizzato il lavoratore ovvero che “l’indennità corrisposta (in sede transattiva) dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche […] spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro da lui esigibile, non è assoggettabile a tributo.» (Cass. 21/06/2002, n. 9111, in connessione con Cass. 28/10/2000, n. 14241; in senso conforme, ex multis, Cass. 21/05/2007, 11682);

Specificamente la sezione tributaria con riferimento al danno da perdita di chance, (Cass. 29/12/2011, n. 29579) ha detto in passato che le somme per il risarcimento dello stesso« non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui […] tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa»; ed ha concluso che «non [è] tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente “da perdita di chance”, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell’attività lavorativa a seguito dell’ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera».

Ancora la Corte (cfr. Cass. 07/02/2019, n. 3632, che, in motivazione, menziona anche Cass. n. 29579/2011; in termini, Cass. 12/10/2018, n. 25471) ha recentemente spiegato che «il titolo al risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”, non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale; ne consegue che la chance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale (Cass. n. 11322/2003)».

In conclusione, per la Sezione Tributaria questo tipo di risarcimento si assimila a quelli da demansionamento, da lesione della professionalità e simili.

Comunque non ravvisabile in esso un lucro cessante o il reintegro di redditi non percepiti, quanto in un vero e proprio danno professionale subito dal lavoratore al quale l’indennizzo pone rimedio.

 

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