Responsabilità del socio liquidatore: applicabili la definizione agevolata e la sospensione dei termini di impugnazione anche se l’avviso nei confronti della società è divenuto definitivo

by admintrib

“L’istituto della definizione agevolata di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 e la conseguente sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6 del predetto decreto legislativo trovano applicazione anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti al socio e/o al liquidatore di una società di capitali estinta la loro responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 per i debiti tributari della stessa. Invero l’atto impositivo, indipendentemente dalla definitività dell’avviso di accertamento eventualmente notificato alla società e non impugnato, ha natura accertativa della menzionata responsabilità”.

Questo il principio di diritto enunciato con sentenza n. 2923 del 31 gennaio 2023 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Nonno).

Nei fatti l’Agenzia emetteva avviso di accertamento nei confronti del socio unico e liquidatore di una s.r.l. estinta in quanto ritenuto responsabile dei debiti tributari della società. La CTR, riformando la decisione di prime cure, riteneva fondata l’eccezione proposta dall’Ufficio secondo cui la sospensione del termine per l’impugnazione a seguito di proposizione di istanza di accertamento per adesione da parte del contribuente non si applicava al caso di specie, in ragione della definitività dell’accertamento notificato alla società. Ricorreva per cassazione il contribuente deducendo la violazione dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 1 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Come noto l’art. 1 del d.lgs. n. 218 del 1997, al comma 1, afferma che possono essere definiti con adesione gli avvisi di accertamento concernenti le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il successivo art. 6 prevede, poi, che il contribuente al quale sia stato notificato un atto di accertamento o di rettifica può proporre istanza di accertamento con adesione unitamente all’impugnazione (comma 2), con la conseguente sospensione per novanta giorni del termine di decadenza previsto per l’impugnazione medesima (comma 3).

Come ricordato dalla Corte pertanto “ai fini della definizione è necessario un atto accertativo dell’imposta, tanto che l’applicazione dell’istituto è stata negata ai procedimenti di mera liquidazione (Cass. n. 18397 del 04/09/2020) e agli atti irrogativi di sanzioni (Cass. n. 20864 del 30/09/2020)”.

In particolare, per quanto attiene la responsabilità del socio e del liquidatore della società per i debiti della società (prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973) è necessaria “l’emanazione, da parte dell’Ufficio, di un vero e proprio atto accertativo, da notificare ai soggetti ritenuti responsabili, con l’indicazione delle ragioni della pretesa vantata nei loro confronti e degli elementi comprovanti l’incasso di somme o l’attribuzione di beni della società” (Cass. n. 14570 del 26/05/2021), in quanto “la responsabilità per i debiti sociali è qualcosa di distinto e diverso dalla legittimazione attiva o passiva dei soci che succedono alla società estinta” (Cass. n. 22014 del 13/10/2020).

La Corte, accolto il ricorso, ha dunque chiarito che “l’atto impositivo notificato al socio ed ex liquidatore di una società di capitali estinta – e volto a fare valere la sua responsabilità per i debiti tributari della persona giuridica – costituisce, a tutti gli effetti, un atto avente natura di accertamento e, quindi, trovando applicazione l’istituto della definizione agevolata, i termini per la proposizione del ricorso in primo grado restano sospesi per novanta giorni, sicché il termine di decadenza di centocinquanta giorni è rispettato, a nulla potendo rilevare la circostanza che l’accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo per difetto di impugnazione”.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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