Omessa dichiarazione IVA: l’esercizio della detrazione è sempre consentito se il contribuente dimostra di averlo esercitato entro i termini decadenziali

by admintrib

“La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta che risulti da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti e sia richiesta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario, qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; nel qual caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se venga dimostrato in concreto che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 3066 del 1° febbraio 2023 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. D’Aquino).

Nei fatti una s.r.l. impugnava una cartella di pagamento per IVA 2008, quale effetto del disconoscimento di un credito IVA relativo al periodo di imposta 2007, conseguente all’omessa dichiarazione IVA per detto periodo di imposta. La società contribuente deduceva che i dati relativi alla sussistenza dell’eccedenza di imposta fossero stati comunicati all’Ufficio e che la dichiarazione IVA fosse stata presentata successivamente. La CTP rigettava il ricorso. La CTR rigettava l’appello ritenendo che l’omessa presentazione della dichiarazione avesse impedito all’Ufficio di procedere con le operazioni di controllo. Ricorreva per cassazione la società lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972.

La Corte, riconoscendo anche quanto esposto in memoria dalla ricorrente, ha ricordato come “non è la presentazione della dichiarazione IVA che regge, in quanto tale, la spettanza della detrazione, ma la sussistenza dei presupposti sostanziali per la sua fruizione”.

Lettura, questa, conforme alla costante giurisprudenza dell’Unione, secondo cui “il principio di neutralità dell’IVA esige che la detrazione o il rimborso dell’IVA a monte sia concesso anche se taluni requisiti formali siano stati omessi dai soggetti passivi, purché vengano comunque soddisfatti i requisiti sostanziali” (Corte di Giustizia UE, 8 dicembre 2022, Luxury Trust Automobil, C-247/21, punto 59; Corte di Giustizia UE, 21 ottobre 2021, Wilo Salmson France, C-80/20, punto 76; Corte di Giustizia UE, 19 aprile 2018, Firma Hans Bühler, C-580/16, punti 50 e 51; Corte di Giustizia UE, 27 settembre 2007, Collée, C-146/05, punto 31)

Come ricordato dai Giudici di Legittimità, allo stesso tempo, “l’esercizio della detrazione può essere esercitato purché il contribuente non sia incorso in decadenze. E per far ciò, la dichiarazione può essere presentata tardivamente, ma non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto secondo la disciplina pro tempore” (Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4392; Cass., Sez. V, 13 giugno 2018, n. 15459).

Dunque, il diritto alla detrazione può essere esercitato anche oltre il periodo di imposta, purché ciò avvenga nel rispetto delle normative di diritto interno, “non potendo il diritto di detrazione essere esercitato senza limiti di tempo” (Corte di Giustizia UE, 28 luglio 2016, Astone, C-332/15, punti 32, 33), “per cui non osta al diritto dell’Unione una norma di diritto interno che preveda che il diritto di detrazione sia sottoposto a decadenza, purché sia rispettato il principio di equivalenza” (Corte di Giustizia UE, 14 ottobre 2021, C-45/20 e C-46/20, punti 59 – 62).

Come infine sottolineato dalla Corte “è consentito l’esercizio della detrazione in caso di mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ove il contribuente dimostri che il diritto alla detrazione sia stato esercitato entro il termine di decadenza previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3 pro tempore, d.P.R. n. 322/1998” (Cass., Sez. V, 27 luglio 2018, n. 19938; Cass., Sez. VI, 3 aprile 2018, n. 8131).

I Giudici, evidenziando come la sentenza impugnata non avesse accertato né la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’esercizio della detrazione, né l’esercizio del diritto nel termine di decadenza applicabile ratione temporis, hanno perciò rinviato la questione per verificare sia presupposti sostanziali del credito sia che la dichiarazione in cui si era formata l’eccedenza di imposta non fosse stata depositata oltre il termine del secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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