Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio anche per la sola fornitura di alloggio non accompagnata da servizi supplementari

by admintrib

“L’articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: la prestazione di un soggetto passivo, consistente nell’acquistare servizi di alloggio presso altri soggetti passivi e nel rivenderli ad altri operatori economici, rientra nel regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alle agenzie di viaggio, pur se tali servizi non sono accompagnati da servizi supplementari”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza 522 del 29 giugno 2023 dalla Ottava Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Nei fatti l’autorità tributaria, con parere individuale, aveva ritenuto che la rivendita di servizi di alloggio fornita da una società di detto Stato membro non rientrasse nella nozione di «servizi di viaggio» di cui, in sostanza, all’articolo 119 della legge sull’IVA, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima, con conseguente impossibilità di beneficiare del regime speciale delle agenzie di viaggio. Nella specie la società, nell’ambito dell’attività di “aggregatore di servizi alberghieri”, offriva ai propri clienti (soggetti esercenti un’attività commerciale) la possibilità di prenotare servizi di alloggio in alberghi e altre strutture aventi una funzione analoga situati in Polonia e all’estero; dato che la stessa società non disponeva di proprie strutture ricettive, acquistava, in nome proprio e per proprio conto, tali servizi di alloggio presso altri soggetti passivi IVA, che poi rivendeva ai suoi clienti. Il Tribunale Amministrativo accoglieva il ricorso della società, l’Amministrazione Finanziaria presentava appello alla Corte Amministrativa Suprema, quest’ultima adiva dunque la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Come ricordato dalla Corte il regime speciale dell’IVA applicabile alle agenzie di viaggio, istituito agli articoli da 306 a 310 della direttiva IVA, contiene norme proprie dell’attività di tali agenzie, le quali derogano al regime comune dell’IVA. In sintesi il titolo XII della direttiva IVA, dedicato ai «Regimi speciali», contiene un capo 3, intitolato «Regime speciale delle agenzie di viaggio», in sostanza:

  • l’art 306 dispone che “Gli Stati membri applicano un regime speciale dell’IVA alle operazioni delle agenzie di viaggio conformemente al presente capo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzino, per l’esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Il presente regime speciale non è applicabile alle agenzie di viaggio che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali per il computo della base imponibile si applica l’articolo 79, primo comma, lettera c).”;
  • secondo l’articolo 307 “Le operazioni effettuate, alle condizioni di cui all’articolo 306, dall’agenzia di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica resa dall’agenzia di viaggio al viaggiatore. La prestazione unica è assoggettata all’imposta nello Stato membro in cui l’agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione a partire dalla quale essa ha fornito la prestazione di servizi”;
  • ai sensi dell’art, 308 “Per la prestazione di servizi unica resa dall’agenzia di viaggio è considerato come base imponibile e come prezzo al netto dell’IVA, ai sensi dell’articolo 226, punto 8), il margine dell’agenzia di viaggio, ossia la differenza tra l’importo totale, al netto dell’IVA, a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto dall’agenzia di viaggio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore”.

L’obiettivo essenziale delle norme relative al regime speciale dell’IVA applicabile alle operazioni delle agenzie di viaggio è quello di evitare le difficoltà che deriverebbero agli operatori economici dai principi generali della direttiva IVA relativi alle operazioni che implicano la fornitura di prestazioni acquistate presso terzi. Infatti, come sottolineato dai Giudici del Lussemburgo, “l’applicazione delle norme di diritto comune concernenti il luogo di imposizione, la base imponibile e la detrazione dell’imposta pagata a monte comporterebbero, infatti, a causa della pluralità delle prestazioni e del luogo in cui vengono fornite, difficoltà pratiche per dette imprese, che sarebbero atte ad ostacolare l’esercizio della loro attività” (sentenze del 12 novembre 1992, Van Ginkel, C‑163/91, e del 2 ottobre 2012, Kozak, C‑557/11).

Alla Corte, in altri termini, è dunque rimessa la decisione circa la valutazione se una prestazione di servizi di alloggio rientri nel regime speciale delle agenzie di viaggio qualora non accompagnata da servizi supplementari.

I Supremi Giudici, citando la giurisprudenza della Corte, hanno evidenziato che “l’esclusione delle prestazioni fornite da un’agenzia di viaggio dall’ambito di applicazione dell’articolo 306 della direttiva IVA, per il solo motivo che esse comprendano unicamente la fornitura di un alloggio, produrrebbe un regime fiscale complesso in cui le norme in materia di IVA applicabili dipenderebbero da elementi che compongono le prestazioni offerte a ciascun viaggiatore. Un regime fiscale siffatto non rispetterebbe gli obiettivi di tale direttiva” (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Alpenchalets Resorts, C‑552/17).

In conclusione la Corte ha dunque chiarito che la fornitura, da parte di un’agenzia di viaggi, di un alloggio per vacanze rientra in tale regime di imposizione speciale, anche nel caso in cui tale prestazione comprenda soltanto l’alloggio.

I Giudici del Lussemburgo, a tal proposito, hanno inoltre rilevato che, “poiché la sola messa a disposizione di alloggi per vacanze da parte dell’agenzia di viaggio è sufficiente per l’applicazione del regime speciale di cui agli articoli da 306 a 310 della direttiva IVA, l’importanza delle altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, che eventualmente accompagnino tale messa a disposizione, non può avere rilevanza ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione, ossia se essa rientri nel regime speciale delle agenzie di viaggio”.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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