Pretermissione del controricorso ed effetti sul potenziale successivo giudizio di revocazione: la posizione della Cassazione

by admintrib

“In tema di giudizio di legittimità, la pretermissione, da parte del collegio giudicante, del controricorso per aver erroneamente ritenuto la mancata costituzione di parte intimata, invece ritualmente costituitasi, può determinare la revocabilità della pronuncia resa, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, solo qualora – tenuto conto che il controricorso, a differenza del ricorso, è atto difensivo di per sè inidoneo ad incidere “direttamente” sui poteri cognitori e decisori della Corte – comporti, ancorchè “indirettamente”, l’omesso esame, a sua volta, di un fatto, ossia di un accadimento verificatosi nell’obiettiva realtà fenomenica, che avrebbe potuto essere evitato ove il controricorso fosse stato preso in considerazione, e non anche l’omessa disamina di mere argomentazioni giuridiche, determinando quest’ultima, “in limine”, un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio”

Lo afferma, come enunciazione del relativo principio di diritti, l’ordinanza 26 giugno 2023, n. 18145 della Sezione Tributaria (Pres. Luciotti, Rel. Salemme) esaminando una vicenda nella quale per errore nel giudizio per Cassazione si era dato come non costituito il controricorrente, non esaminando le ragioni da questo esposte.

Nel caso in questione, però, la pretermissione del controricorso si è tradotta, secondo la Corte, a in omesso esame di deduzioni in diritto, le uniche ad essere state avanzate nel controricorso e ad essere riproposte nel ricorso per revocazione, con riferimento a questioni, siccome introdotte “funditus” dal ricorso, valutate e decise, giusta puntuali richiami giurisprudenziali, in senso sfavorevole al contribuente.

Ora, essendo il giudizio di revocazione, nello specifico, basato sul n. 4 dell’articolo 395 c.p.c. secondo il quale questo particolare tipo di impugnazione è consentita “se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”, la Suprema Corte esamina l’evoluzione della vicenda processuale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso per revocazione.

Più particolarmente, si faa notaer che nel controricorso, il contribuente aveva eccepito (alla stregua di quanto ripreso e riproposto nel ricorso per revocazione):

– l’infondatezza del motivo di ricorso di ADER volto a denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di notificazione e di oneri probatori, dal momento che, già con tempestiva memoria in primo grado, il medesimo aveva disconosciuto le produzioni documentali effettuate in copia da ADER;

– l’inammissibilità dei documenti allegati da ADER al ricorso per cassazione e di quest’ultimo nella parte in cui riproduceva le relate di notifica.

Tali questioni assumono un rilievo esclusivamente giuridico, implicitamente non condiviso dalla S.C. allorquando ha accolto il ricorso.

In definitiva, l’errore dedotto, per i Giudici di Legittimità, non è errore di fatto, ma errore di giudizio, determinato, indirettamente, dall’errore di fatto costituito dallo “sbaglio” della Sez. 6-5 sull’assenza di costituzione del contribuente.

Per l’effetto, deve escludersi che sussista alcuna dipendenza causale fra mancata considerazione del controricorso e contenuto dell’ordinanza impugnata, che non avrebbe potuto essere diverso, anche se il controricorso fosse stato preso in considerazione.

 

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