Ravvedimento operoso: ha carattere negoziale ed è ritrattabile solo in caso di errore materiale facilmente riconoscibile

by admintrib

“La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà – rispetto alla quale risulta irrilevante che l’atto dovuto costituisse invece una mera dichiarazione di scienza – per cui essa non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante. Ai fini dell’istanza di rimborso delle somme così versate, risulta irrilevante la natura, formale o sostanziale, della violazione per la quale si presta il “ravvedimento” stesso, nè la stessa può essere ancorata alla mancanza ab origine dei presupposti sanzionatori, risultando ciò palesemente contrastante con lo stesso sistema del ravvedimento in parola, che consiste in una libera scelta del contribuente con la quale – ricorrendo le condizioni di legge – si provvede a soddisfare la pretesa tributaria senza porla in discussione, beneficiando peraltro di un trattamento sanzionatorio ridotto, risultando quindi esclusivamente rilevante l’errore determinante ai sensi dell’art. 1428, c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento stesso”.

Il principio viene enunciato nella Ordinanza 5 maggio 2023 n. 11992 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Crivelli) che accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla sentenza della CTR Puglia che aveva accolto l’appello della contribuente.

La contribuente, nello specifico, chiedeva in primo grado, l’annullamento del diniego alla propria istanza di rimborso di sovrattasse ed interessi per ritardato pagamento di imposte relative all’anno 2012, importo versato a seguito di ravvedimento operoso. Essa riteneva giustificato il ritardo in ragione del mancato incasso di ingenti somme dovutele dall’ASL. La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso, e la CTR, adìta in sede di gravame, accoglieva invece l’istanza, ritenendo superata la questione relativa al deposito del ricorso e dimostrata l’addebitabilità del ritardo nel pagamento a mancato incasso addebitabile alla pubblica amministrazione.

Per la Suprema Corte una volta che il contribuente abbia dunque optato per il ravvedimento operoso, le sanzioni così corrisposte dipendono da una scelta di natura negoziale e consapevole, che giustifica appunto il rimborso solo ove lo stesso nel formularla sia caduto in un errore qualificato a mente della disciplina generale contenuta nel codice civile.

I medesimi principi si applicano alla soprattassa, oggetto della controversia, che costituisce come noto, a seguito della sostituzione operata dall’art. 26, D.Lgs. n. 472 del 1997, una sanzione pecuniaria, con l’unica particolarità, per dir così storica, del suo collegamento ad una violazione costituita dal ritardo nel pagamento di un tributo, ben distinta dallo scopo risarcitorio affidato invece agli interessi moratori.

In realtà è ormai pacifica la ritrattabilità e la modificabilità di ogni scelta di carattere tributario con assoluta integrabilità di ogni dichiarazione di scienza. Pertanto il principio, che non pare modulato e riferito a una specifica disposizione di Legge, desta anche in dottrina qualche dubbio (cfr. Deotto su IlSole 24 Ore), soprattutto in relazione alla definizione del tributo. Ovvero, se le sanzioni possono essere (accettate in misura ridotta) espressione di una volontà negoziale, maggiori dubbi genera la non modificabilità del tributo, una volta pagato in ravvedimento.

 

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