Perizia di parte (anche giurata): il giudice di merito non è tenuto ad analizzarne e confutarne il contenuto. Da rilevare un apparente contrasto con recentissima giurisprudenza di Cassazione.

by AdminStudio

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella ordinanza n. 30303 depositata il 31 ottobre 2023 (Pres. De Masi, Rel. Lo Sardo), accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate confuta tra gli altri un motivo di ricorso nel quale il contribuente contestava il mancato esame di una consulenza tecnica di parte (nello specifico una perizia giurata) da parte del giudice di merito.

La Corte ribadisce che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (da ultime: Cass., Sez. 5, 19 giugno 2023, n. 17446; Cass., Sez. 5, 24 luglio 2023, n. 22066 Cass., Sez. 5, 27 luglio 2023, n. 22942);

Inoltre, viene evidenziato che la consulenza tecnica di parte, ancorchè confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass., Sez. 6-2, 9 aprile 2021, n. 9483; Cass., Sez. 1, 20 giugno 2022, n. 19846), come nel caso in esame, in cui le controricorrenti hanno, peraltro, del tutto omesso di indicare i pertinenti passaggi della perizia di parte ritenuti erroneamente disattesi;

Si ricorda anche che, in sintonia con tale esegesi, la Sezione Tributaria ha più volte ribadito che la perizia stragiudiziale, ancorchè asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 5, 25 dicembre 2018, n. 33503; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2021, n. 16579; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2021, n. 17396; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2022, n. 7925; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2022, n. 9541).

In realtà pareva di aver capito che da qualche anno l’orientamento della Sezione Tributaria propendesse per la necessità di una valutazione attenta del Giudice delle consulenze tecniche di ufficio o di parte che siano, al punto di considerare carente in punto di motivazione la sentenza che non entri nel merito, anche sinteticamente, alle analisi tecniche svolte dai consulenti ed alle loro conclusioni. Abbiamo riportato a tal riguardo l’Ordinanza 25526 del 12 ottobre 2018, la Sentenza 31274 del 4 dicembre 2018, l’Ordinanza 26798 del 19 settembre 2023, ed altre.

 

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