Contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronunzia adottata in motivazione: trattasi di  errore materiale, emendabile  ex art. 287 c.p.c., e non denunciabile con ricorso per Cassazione.

by AdminStudio

L’Ordinanza 31359 del 10 novembre 2023 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cataldi, Rel. Fracanzani) decide un ricorso del contribuente con il quale si chiedeva la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 13761/2022 pronunciata dalla stessa Corte di Cassazione l’8 marzo 2022 e depositata il 2 maggio 2022

Infatti viene rilevato nel ricorso come sia “ictu oculi” rilevabile la divergenza tra la volontà espressa dalla Corte, che è quella di respingere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, anche alla luce dei precedenti ivi richiamati, e l’errore (materiale) contenuto nella parte conclusiva della motivazione e nel dispositivo, ove la Corte accoglie il ricorso, cassando la sentenza e disponendone il rinvio alla CTR.

Tuttavia per i Giudici di Legittimità la domanda di correzione è inammissibile.

Infatti, già la remota sentenza n. 1205 del 1984 (che peraltro richiama precedenti ancora più lontani, quali Cass. 4188/79; 16/78 e 2784/68) ha sancito il principio che “il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 c.p.c. (applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) con ricorso per Cassazione”.

In senso analogo si è successivamente espressa la giurisprudenza della Corte, che ha precisato che “il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni – distinguendosi, quindi, sia dall’error in indicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 – ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza” (Cass. 19601 del 26/09/2011; Cass. 572 del 11/01/2019; Cass. 16877 dell’11/08/2020).

 

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