L’Ordinanza 31682 del 14 novembre 2023 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Manzon) accoglie il ricorso di una società che si era vista respingere nei gradi di merito il ricorso contro il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che aveva revocato il codice attribuitole al fine del godimento dell’agevolazione sull’accisa gravante sul gasolio impiegato nella percorrenza di due tratte ferroviarie gestite nell’interesse di un soggetto terzo.
La CTR osservava in particolare che l’atto impugnato e quello sul quale aveva provveduto non potevano ricondursi alla giurisdizione tributaria, specificamente ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. h), non incidendo su di un rapporto d’imposta concreto, ma soltanto valutando in astratto la concedibilità (revocata) di un’agevolazione fiscale (in materia di accise su olii minerali combustibili).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, nel frattempo ridenominatasi Mercitalia Shunting e Terminal Srl deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La società, con l’unico motivo dedotto lamentava la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19, Cost., 24, poichè la CTR ha negato la giurisdizione tributaria ed affermato quella del giudice amministrativo.
Interessante ci pare il riferimento giurisprudenziale menzionato dalla Sezione Tributaria.
La Corte ricorda in particolare che le SU civili si sono già espresse sulla questione di giurisdizione in materia di “revoca di agevolazioni”, com’è pacificamente oggetto del processo in esame, esprimendo il principio di diritto che “E’ devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l’impugnazione del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui viene revocato il credito imposta, previsto dalla l. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi da 181 a 186 e 189, a favore delle imprese editrici, in misura corrispondente ad una percentuale della spesa che sarebbe stata sostenuta nell’anno 2004 per la carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, in quanto tale beneficio, avendo l’effetto di ridurre l’importo dell’imposta altrimenti dovuta, è da considerarsi un’agevolazione tributaria, il cui diniego o la cui revoca sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria, in base all’espressa previsione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. h)” (Sez. U, Sentenza n. 9841 del 05/05/2011, Rv. 617552 01).
Pur trattandosi di una diversa fattispecie concreta, a tale arresto deve tuttavia attribuirsi una portata interpretativa di ordine generale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h).
Del resto il caso che occupa ha un’ontologia giuridica molto chiara, vertendo su provvedimenti di cui la decisione sul ricorso gerarchico è soltanto il segmento conclusivo di una sequenza procedimentale nella quale altri provvedimenti sono stati emessi univocamente mirati alla revoca di un’agevolazione fiscale (accise sul gasolio).