Ammessa in appello la produzione di una consulenza tecnica di parte che il giudice deve valutare

by AdminStudio

“Nel processo tributario, atteso che l’art. 58, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, è ammissibile la produzione, nel predetto grado, di una consulenza tecnica di parte, che, costituendo semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 26798 del 19 settembre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cataldi, Rel. La Torre).

Nei fatti l’Amministrazione Finanziaria, con avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2001, accertava nei confronti di un contribuente una plusvalenza non dichiarata, in relazione alla vendita di un comprensorio di terreno su cui insistevano fabbricati. La CTR, confermando la decisione di prime cure, accertava la correttezza dell’accertamento. Ricorreva per cassazione il contribuente lamentando, tra gli altri, la violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, per non aver la CTR preso in considerazione la perizia giurata di parte (redatta da un ingegnere) prodotta dal ricorrente nel giudizio di appello, perché erroneamente ritenuta “documento nuovo”.

I Giudici hanno ricordato come in più occasioni la Corte abbia precisato che “Le perizie estimative, tanto che provengano da organi tecnici dell’amministrazione quanto da privati nell’interesse del contribuente, hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico, sia che esse siano singolarmente prodotte, sia che la relativa allegazione avvenga nel contesto di scritti difensivi”. (con specifico riferimento al processo tributario ex multis: Cass. 6351/2016 e più recentemente Cass. 30364/2019).

La Corte, accolto il ricorso, ha quindi concluso che la memoria difensiva risultava essere prodotta nei termini di legge (dieci giorni prima dell’udienza pubblica di discussione della causa in appello) e pertanto doveva essere valutata dal giudice dell’appello, che, non facendolo, è incorso nella dedotta violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992.

 

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