Leggi tributarie sempre irretroattive, salva espressa previsione. Anche le norme interpretative devono qualificarsi come tali

by AdminStudio

In tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, in base all’art. 3 dello Statuto del contribuente, che ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, va esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista. Anche le norme interpretative devono qualificarsi espressamente come tali: in difetto di tale specificazione non possono essere applicate retroattivamente.

Lo esplicitano i Giudici della Sezione Tributaria nella Ordinanza 28 settembre 2023, n. 27565 (Pres. Crucitti, Rel. Macagno). In questo caso il principio va a supporto delle tesi della pubblica amministrazione, ma è importante forse prendere nota del precedente quando ci imbatteremo in disposizioni asseritamente “procedimentali” e dunque retroattive nell’interesse della parte pubblica.

Nel caso specifico si tratta della estensione alle Ipab del regime di esenzione Irap, già previsto per le Onlus dalla precedente L.R. 26 marzo 2002, n. 2, che è stata disposta dall’art. 43 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, come previsto dall’art. 132 della legge medesima.

La Suprema Corte ha già espresso il principio secondo cui “in tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all’art. 3 della legge n. 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista” ( Cass. sez. V, 20 /02/ 2020, n. 4411 ; Cass. Sez. V. n. 5/06/2023, n. 15698).

Secondo i Giudici di Legittimità alla disposizione dell’art. 43 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 non può inoltre attribuirsi la funzione di norma interpretativa autentica. In primo luogo difetta una esplicita qualificazione formale della disposizione in tale senso, come richiesto dall’art. 1, comma 2 della L. n. 212/2000, che espressamente prevede che “L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.

Non sono comunque ravvisabili nella norma neppure i requisiti sostanziali della profonda connessione alla norma interpretata e della operazione ermeneutica di risoluzione del conflitto con interpretazioni differenti da quella scelta dal legislatore. La norma in esame non è infatti intesa a chiarire il significato della previsione contenuta nell’art. 7 della L.R. n. 2/2002, ma ad estendere ad enti di differente natura l’esenzione dall’Irap già prevista per le Onlus.

Quindi la sentenza della CTR viene cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

 

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