La sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella ordinanza 28 marzo 2024, n. 8445 (Pres. Cataldi, Rel. Fracanzani) decide, accogliendolo, il riscorso di una società di capitali che si era vista contestare la perdita su crediti derivante da una intervenuta transazione sul presupposto della certezza della perdita e sulla scelta operata dalla società stessa in ordine all’accordo intervenuto.
La Corte rammenta al riguardo che, con particolare riguardo all’ipotesi di transazione quale causa della perdita del credito (e prova della sua oggettività) è stato più volte affermato essere sufficiente provare il titolo della perdita realizzativa, rimanendo insindacabile altresì la palese antieconomicità, rientrando nelle scelte dell’imprenditore (ex multis Cass. V, n. 743/2021).
Ed infatti, in tema di tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle perdite su crediti la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente, perché il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa, potendo legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale ed in vista di benefici economici su altri fronti (come nella specie, la convenienza economica ai rapporti con i debitori in vista di future occasioni di commesse di lavori) (Così Cass. VI – 5, n. 10256/2013).
In sostanza nel caso specifico la decisione di transigere è in linea con i principi di cui sopra, posto che la valutazione positiva sulla deducibilità della perdita è pur sempre fondata sulla considerazione di fatti oggettivi, che rendevano ragionevole e giustificata la scelta dell’imprenditore di transigere per importo sensibilmente inferiore al credito originario, invece di proseguire nell’azione giudiziale (cfr. Cass. V, n. 10643/2018, in motivazione).
Il ricorso quindi viene ritenuto meritevole di accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo, perché si attenga ai superiori principi.