Fondo svalutazione crediti: deducibile la quota relativa a crediti ceduti ‘pro solvendo’ se ancora a rischio per il cedente.

by AdminStudio

“In tema di determinazione del reddito d’impresa, la deduzione degli accantonamenti iscritti nel fondo rischi su crediti, prevista dall’art. 71 (art. 106 secondo la numerazione introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 344) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai crediti ceduti “pro solvendo” se, e nella misura in cui, essi, nonostante la cessione, determinino una situazione di rischio per il cedente”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 7732 (Pres. Cirillo, Rel. Crucitti) del 22 marzo 2024 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione avverso una sentenza della CTR nella quale il giudice di seconde cure aveva affermato che la quota di ammortamento sul fondo svalutazione crediti relativi a crediti ceduti pro solvendo potesse essere legittimamente dedotta non essendo certa la loro realizzazione né avendo la società cedente trasferito definitivamente il relativo rischio alla cessionaria. Secondo la prospettazione difensiva solo il cessionario avrebbe potuto dedurre i crediti.

Come ricordato dalla Corte “in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, gli accantonamenti iscritti nel fondo di copertura di rischi su crediti sono deducibili, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 71, anche nell’ipotesi in cui il credito sia stato oggetto di cessione “pro solvendo”, come accade nello sconto bancario di titoli rappresentativi di crediti: se è vero, infatti, che in tal caso il cedente non è più̀ titolare del credito, è altrettanto vero, però, che il trasferimento dello stesso in favore del cessionario è risolutivamente condizionato all’inadempimento del debitore ceduto, il quale comporta la retrocessione del credito […] nessun rilievo, in proposito, assume il carattere solo eventuale della retrocessione, bastando il relativo rischio a dar rilevanza al momento economico dell’operazione, in ossequio alla “ratio” dell’alt. 71 cit., che esclude la deducibilità per i soli crediti coperti da garanzia assicurativa, in quanto assicurati contro il rischio dell’insolvenza, e non anche per quelli per i quali tale rischio rimane a carico esclusivo del cedente” (Cass., 23 ottobre 2006, n. 22785; Cass. 12-08-2021, n. 22763).

I Giudici, respinto il ricorso, hanno quindi ritenuto infondata la censura dell’Ufficio incentrata sulla constatazione che il credito ceduto, anche se pro solvendo, non è più̀ un credito del cedente.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481