Operazioni inesistenti: spetta al Giudice di merito inquadrare correttamente la tipologia di inesistenza (soggettiva od oggettiva) tenendo conto adeguatamente di tutti i mezzi di prova

by admintrib

La sentenza n. 5277 del 17 bebbraio 2022 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. D’Aquino) pur affermando principi niente affatto innovativi, fornisce a nostro avviso degli spunti di riflessione in relazione alla dicotomia tra operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti.

E’ noto infatti che il tipico accertamento fondato sul reperimento di una o più “cartiere” determina la presunzione supersemplice per la quale una cartiera appunto non puà vendere che carta, con conseguente inesistenza oggettiva dell’operazione e recupero dei costi. In realtà più spesso esistono fenomeni di frode per interposizione, ai quali l’ignaro acquirente è del tutto estraneo e che eventualmente possono determinare, a certe condizioni, l’inesistenza soggettiva conoscibile con conseguente recupero della sola IVA.

Nel caso specifico la società ricorrente aveva esposto una serie di motivi per la cassazione della sentenza di appello, una batteria dei quali vengono accolti. I profili di doglianza con esito positivo sono riferibili sostanzialmente ai seguenti elementi:

  1. E’ stato omesso l’esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio, costituito dalla congruità dei costi sopportati dalla società contribuente ad opera dell’emittente R. SRL in relazione a quelli mediamente praticati, comprovato da due relazioni tecniche, nelle quali si attestava sia la realizzazione delle opere. Il ricorrente deduce la decisività di tale fatto storico (realizzazione dell’opificio industriale a prezzi congrui), in quanto ove il giudice di appello la avesse presa in esame avrebbe concluso «che le prestazioni di servizio rese dalla R. s.r.l. non erano fittizie».
  2. E’ stato omesso l’esame circa un fatto decisivo in quanto la CTR ha ritenuto che l’emittente le fatture non avrebbe avuto la struttura organizzativa per poter subappaltare le opere. Osserva il ricorrente come il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare la circostanza, accertata dal CTU e indicata nella relazione, che il contratto di appalto escludeva competenze tecniche e di progettazione dell’opera e che tali attività sarebbero state compensate da altro corrispettivo diverso da quello concordato per la realizzazione delle opere murarie, il che sarebbe indice del fatto che la società emittente avrebbe svolto quanto meno attività «gestionale propedeutica alla edificazione dell’opificio industriale».
  3. E’ stato omesso l’esame circa un fatto decisivo in quanto dai controlli incrociati eseguiti dall’Ufficio risultava l’effettività del subappalto dei lavori dalla “cartiera” ad altra società
  4. E’ stato omesso l’esame circa un fatto decisivo costituito dalla circostanza che l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla emittente R. SRL l’omessa contabilizzazione delle rimanenze di lavori in corso, così accertando un maggior reddito di impresa derivante dall’esecuzione proprio dell’appalto nei confronti dell’odierna ricorrente, il che rende contraddittorio l’accertamento di oggettiva inesistenza delle fatture emesse dalla R. SRL.

Per i Giudici di legittimità, dunque “La sentenza impugnata ha omesso di considerare alcuni fatti, del tutto decisivi al fine di provare l’inesistenza meramente soggettiva e non oggettiva delle prestazioni sottostanti l’emissione delle fatture, quali la congruità dei costi rispetto a quelli mediamente praticati da terzi, la circostanza che il contratto che il contratto con l’emittente non contemplava le competenze di progettazione ma, soprattutto, che era risultato che l’emittente si fosse avvalsa di rapporti di subappalto con imprese terze per la realizzazione delle opere in oggetto (opere murarie e opere termoidrauliche), circostanza decisiva (come correttamente illustrato dal ricorrente) al fine di valutare l’eventuale interposizione dell’emittente nell’esecuzione delle opere da parte di terzi. Ulteriormente rilevante appare – a riscontro della effettiva realizzazione delle opere – la circostanza storica dell’accertamento di un maggior reddito di impresa in capo all’emittente derivante dall’omessa contabilizzazione delle rimanenze. Tali circostanze vanno valutate dal giudice del merito al fine di ritenere assolto l’onere della prova contraria del contribuente circa l’effettiva realizzazione delle opere, benché realizzate da terzi rispetto all’emittente. Tale circostanza in fatto si rivela, ulteriormente, pregiudiziale e decisiva ai fini dell’applicazione dello ius superveniens in tema di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini della deducibilità dei costi. E’ rimessa, pertanto, al giudice del rinvio la questione dell’applicazione dello ius superveniens di cui al tredicesimo motivo, assorbito in questa sede”.

 

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