TIA: esclusi i locali tecnici non produttivi di rifiuti (compresi i magazzini a temperatura controllata)

by admintrib

“La TARSU (ma la disciplina vale anche per la TIA) è dovuta, ai sensi dell’art. 62, comma l, del d.lgs. n. 507 del 1993, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre la regola stabilita dall’art 62 comma 3° del d. l.vo nr. 507 del 1993, che consente l’esclusione di quella parte di superficie in cui per struttura e destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati non opera in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (cfr. da ultimo Cass. 11135/2019). Tale principio rileva anche in materia di TIA, perché codesta rappresenta – come ormai definitivamente chiarito – una mera variante della TARSU, conservando anche la relativa qualifica di tributo (cfr. C. cost. n. 238/2009; Cass. n. 300/2009 (ord.) e n. 64/2010 (ord), nonché sez. un. 14903/2010 e, da ultimo, sez. un. n. 25929/2011)”.

Di conseguenza: “restano esclusi dalla TIA, come nel passato, i locali inidonei a produrre rifiuti urbani come i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (es. celle frigorifere, cabine elettriche, silos, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazioni)”

Lo ha ribadito l’ Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5098 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Dell’Orfano) che ha respinto su tali motivazioni il ricorso della parte pubblica.

Per i Giudici di Legittimità, infatti, nel caso specifico, a fronte di una fattispecie normativa così conformata la Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto che la tripartizione effettuata in sede di accertamento (locali magazzino a temperatura controllata; magazzini frigoriferi; celle frigorifere) non trovi riscontro nella normativa vigente dovendo, al contrario, ritenersi esclus(i) … i locali destinati a magazzino a temperatura controllata dall’applicazione del tributo, in base allo stesso regolamento T.I.A. del Comune di Ciampino, trattandosi di aree costituite da magazzini/celle frigorifere ed aree anticella, quest’ultime funzionali al mantenimento della catena del freddo dei prodotti surgelati trattati dalla predetta società. Emergendo da tutto ciò, con evidenza, che trattasi di aree in cui la presenza umana, rapportata all’attività che ivi si svolge, certamente risulta sporadica o occasionale.

 

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