Fatture per operazioni inesistenti: il giudicato penale non vincola il Giudice tributario relativamente ai fatti accertati

by admintrib

«In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna; ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio» (Cass., n. 28174 del 24/11/2017, Rv. 646971 – 01);

Ed ancora:

«Nel contenzioso tributario, la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva» (Cass. n. 2938 del 13/02/2015);

Questi ed altri riferimenti giurisprudenziali sono alla base della Sentenza 23 febbraio 2022, n. 5946 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. e Rel. Manzon).

Nel caso specifico la Corte rileva l’erroneità giudirica complessiva della sentenza impugnata, poichè il giudice tributario di appello ha basato -essenzialmente- le proprie statuizioni sull’acritico recepimento dell’archiviazione del processo penale nei confronti del legale rappresentante della società contribuente per i reati di cui agli artt. 2-8, d.lgs. 74/2000 e su di una non corretta attribuzione alle parti degli oneri probatori correlativi ai punti decisionali devolutigli.

Di conseguenza, la CTR ha completamente eluso il proprio compito valutativo della materia della contesa, sia con riguardo all’IVA sia con riguardo alle II.DD., in particolare rispettivamente in ordine alla natura fittizia delle operazioni imponibili e di quelle non imponibili (esportazioni) ed alla deducibilità dei costi derivanti da fatture per operazioni inesistenti.

Pare di capire che i Giudici di appello abbiano effettuato un acritico rinvio all’esito positivo per il contribuente del processo penale. Elemento ovviamente importantissimo, soprattutto se i fatti sono stati motivatamente esaminati escludendo responsabilità, in un contesto nel quale il supporto probatorio è certo maggiore e di migliore qualità. Ma tale elemento doveva evidentemente essere esaminato insieme agli altri che le parti avevano portato all’attenzione del Giudice e non menzionato acriticamente.

La sentenza impugnata viene pertanto cassata con rinvio alla CTR del Veneto per nuovo esame, che dovrà tener conto dei citati principi di diritto.

 

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