Non trasferibili agli eredi le rate di detrazione residue per spese mediche non fruite dal de cuius

by admintrib

Con risposta a interpello n. 358 del 1° luglio 2022 le Entrate chiariscono come, in assenza di un’esplicita disposizione di legge, non è possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite dal de cuius (nel caso di specie la detrazione riguardava spese mediche sostenute per un intervento chirurgico).

Nei fatti l’Istante, rappresentando che il marito aveva sostenuto nel 2020 delle spese mediche scegliendo di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo e indicando la prima rata in sede di presentazione del modello REDDITI PF 2021, chiedeva se fosse possibile trasferire agli eredi, dato il decesso del coniuge, le rate di detrazione residue non fruite dal de cuius.

Come ricordato dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro; nel caso in cui tali spese eccedano, complessivamente il limite di 15.493,71 euro annui, in alternativa, la predetta detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

L’Agenzia, negando la soluzione prospettata dal contribuente, ha confermato che in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi (diversamente a quanto invece accade per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dall’articolo 16­bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR).

Tuttavia come chiarito dalla circolare n. 24/E del 7 luglio 2022, proprio con riferimento alle spese mediche rateizzate, “nell’ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate dovesse decedere prima di aver beneficiato dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le rate residue”.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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