Aperta la procedura di concordato il debitore non incorre nella decadenza dalla rateazione né può subire l’irrogazione delle conseguenti sanzioni

by admintrib

“Data l’ampia latitudine della regola concorsuale, che «ha riguardo a tutti i creditori e dunque anche all’Ufficio fiscale» e prevale sulla normativa di diritto pubblico, deve concludersi che anche in caso di rateazione ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462/97 si verifichi il medesimo fenomeno sospensivo, cosicché, aperta la procedura di concordato, il debitore, che non può eseguire i pagamenti rateali – perché ciò costituirebbe una violazione del concorso – non incorre nella decadenza dalla rateazione né può subire l’irrogazione delle conseguenti sanzioni”.

Questo il principio di diritto enunciato con ordinanza n. 4081 del 9 febbraio 2023 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. La Rocca).

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una srl una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP, IVA per il 2007 ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 a seguito di decadenza dalla rateizzazione del pagamento. La contribuente contestava la debenza delle sanzioni, attesa l’inesigibilità del credito una volta che la stessa società aveva presentato domanda di concordato preventivo omologato dal Tribunale. La CTP accoglieva il ricorso, dichiarando l’inesigibilità delle rate in questione e la non debenza delle sanzioni. La CTR respingeva l’appello dell’Agenzia osservando che correttamente la contribuente, una volta depositata la domanda di concordato preventivo, aveva sospeso la rateizzazione. Ricorreva per Cassazione l’Ufficio.

Come ricordato dalla Corte, secondo consolidata giurisprudenza, “Posto che l’art. 168 del r.d.14 marzo 1942, n. 267, in materia di concordato preventivo, richiamato dal successivo art. 188, comma 2, relativo all’amministrazione controllata, stabilisce che dalla data di presentazione del ricorso ai creditori della società ammessa alla procedura è impedito l’esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, quest’ultimo non può eseguire, per i debiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura con la conseguenza che dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico” (Cass. n. 18078 del 2008; v. anche Cass. n. 8118 del 2001; Cass. n. 4234 del 2006; Cass. n. 24071 del 2006).

I Giudici di Legittimità, respinto il ricorso, hanno avvalorato la decisione della CTR che, ritenuta la legittimità della sospensione del pagamento rateale, ha concluso per un vizio proprio della cartella di pagamento, emessa ingiustificatamente perché il contribuente non poteva considerarsi decaduto dalla rateazione del debito tributario.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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