Tassazione separata per la rivalutazione dell’assegno di mantenimento versata in unica soluzione in forza di provvedimento giudiziario

by admintrib

“L’art. 17 (TUIR) prevede la tassazione separata per gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per sentenze, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti, in questo modo escludendo la possibilità di scegliere l’anno di imposta dove far tassare i proventi; a tali proventi da lavoro dipendente sono assimilati anche le somme qualificate dall’art. 10 come oneri deducibili, ove sono infine espressamente individuati gli assegni di mantenimento del coniuge (non dei figli) fissati dal giudice a seguito di provvedimento di separazione o scioglimento del matrimonio. Ne consegue la corretta applicazione della tassazione separata all’assegno de quo”.

Questo il principio di diritto enunciato con ordinanza n. 3485 del 6 febbraio 2023 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Fracanzani).

Nei fatti una contribuente, a seguito di azione giudiziaria, otteneva la revisione dell’importo dell’assegno periodico a carico dell’ex coniuge ed esperiva azione di condanna per ottenere il pagamento di quanto rivalutato su ordine del giudice. Percepiva poi in unica soluzione la rivalutazione degli arretrati, esponendone la somma nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2008, periodo di effettivo incasso. A seguire ne richiedeva la tassazione separata ed il rimborso di quanto in eccesso versato, impugnandone il rigetto oppostole dall’Agenzia delle entrate. La sentenza di appello, riformando la decisione di prime cure, riteneva che quanto percepito non fosse somma una tantum, ma versamento in unica soluzione di importi arretrati, che sarebbero stati assoggettati a Irpef se pagati alla naturale scadenza, ben potendo equipararsi a compenso o indennità ai fini della tassazione separata. Seguiva ricorso in cassazione da parte dell’Agenzia.

Come ricordato dalla Corte “se anche l’art. 17 TUIR non tratta degli arretrati divorzili versati in unica soluzione, non di meno viene fatto rinvio all’art. 47 (ora 50) del medesimo testo che, a sua volta, richiama l’art. 10, dove sono finalmente indicati in modo espresso gli assegni periodici corrisposti dal coniuge nella misura fissata per ordine del giudice, tale essendo la fattispecie in esame ove in unica soluzione sono state versate le somme (divenute) arretrate in forza di provvedimento giudiziario che ha fissato in misura definitiva l’assegno di mantenimento”.

I Giudici di Legittimità, respinto il ricorso dell’Ufficio, hanno evidenziato come il collegio d’appello abbia correttamente riconosciuto nel caso di specie non fosse il versamento in unica soluzione per assolvere e liquidare l’onere di mantenimento, bensì il versamento in unica soluzione di arretrati sui predetti assegni periodici, dovuti a seguito di rivalutazione disposta per ordine del giudice, valorizzando poi la circostanza per la quale tale somma ben potesse assoggettarsi a tassazione separata.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481