Accertamento integrativo: illegittimo se fondato su fatti già conosciuti in precedenza e non contestati

by admintrib

«L’accertamento integrativo, susseguente a quello parziale, non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine ma non contestati, in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva, a cui presidio si pone il predetto principio generale, ma deve necessariamente fondarsi su nuovi elementi atti a giustificarlo, non essendo ammissibile un accertamento a singhiozzo, senza che di essi debba darsi indicazione in modo specifico a pena di nullità, come invece sancito dall’art. 43 del citato d.P.R. (cfr. Cass., Sez. 5, 1/10/2018, n. 23685)» (Cass., n. 27788/2020; conf. Cass., Sez. V, 13 ottobre 2011, nn. 21070 – 21073; Cass., Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 1817).

Il principio di diritto, che appare consolidato ma che è utile ricordare, dato che l’A.d.E. continua a promuovere cause per non adeguarsi ad esso, viene stavolta utilizzato per decidere dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella sentenza 14 febbraio 2023, n. 4650 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. D’aquino) che respinge appunto un ricorso dell’Agenzia.

Nel caso specifico la CTR aveva respinto il ricorso della parte pubblica, avendo l’Ufficio già proceduto con un precedente avviso di accertamento al recupero dell’IRAP per il medesimo periodo di imposta, senza addurre nuovi e ulteriori elementi di fatto (sopraggiunti al precedente avviso) ai fini della «integrazione dell’accertamento originario». Invero, la CTR ha ritenuto che il nuovo atto impositivo fosse fondato su una «semplice riconsiderazione» degli stessi elementi di fatto posti a fondamento dell’atto impositivo preesistente. Il giudice di appello aveva, poi, rigettato la pretesa impositiva anche nel merito, ritenendo che la disciplina dei finanziamenti intercompany tra società transfrontaliere resti sottratta alla disciplina del transfer pricing, sia in quanto finanziamenti erogati in conto capitale, sia in quanto la natura del finanziamento, dichiaratamente infruttifero, non avrebbe generato alcuna componente positiva di reddito.

Per la Corte è infondato il motivo del Ricorso nella parte in cui deduce che un avviso di accertamento parziale, ove seguito da un ulteriore avviso di accertamento parziale, possa essere emesso anche sulla base del medesimo corredo documentale e fattuale senza incorrere nel divieto di doppia imposizione. L’avviso di accertamento parziale non esonera l’Ufficio, che intenda procedere con un nuovo avviso di accertamento per il medesimo periodo di imposta, dall’addurre nuovi fatti, dovendo il nuovo accertamento fondarsi su fonti diverse da quelle poste a base del primo o comunque su dati la cui conoscenza, da parte dell’ente impositore, sia ad esso sopravvenuta, in applicazione del generale principio della tendenziale unicità degli accertamenti, di cui gli strumenti previsti da queste due disposizioni costituiscono deroga, altrimenti pregiudicandosi il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva che tale principio garantisce (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2020, n. 27788; Cass., Sez. V, 1° ottobre 2018, n. 23685).

 

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