Provvedimento di fermo illegittimo se emesso da Ufficio sito in un ambito territoriale diverso da quello del domicilio fiscale del contribuente

by admintrib

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 13 febbraio 2023, n. 4400 (Pres. Napolitano, Rel. Fracanzani), respinge un ricorso di Agenzia delle Entrate – Riscossione relativamente ad un provvedimento di fermo amministrativo, contestato con successo dal contribuente nei gradi di merito. Il contribuente aveva, nel caso specifico, fatto valere con successo il fatto che l’Agente della Riscossione operasse da un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale.

Agenzia delle Entrate – Riscossione con l’unico motivo di ricorso censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 46 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 203/2005, nella sostanza, la sentenza di appello, lamentando che la riduzione ad un unico soggetto agente per la riscossione abbia di fatto superato il problema della competenza territoriale, non sussistendo la pluralità di soggetti incaricati, ma solo il medesimo soggetto, con articolazioni periferiche prive di autonomia.

La Corte tuttavia ricorda come essa stessa sia da tempo intervenuta affermando che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell’attività di riscossione, attribuita all’ Agenzia delle Entrate, che la esercita(va) tramite Equitalia S.p.A., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall’altro, che, giusta l’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce” (Cass. V, n. 8049/2017).

Pertanto, il ricorso viene ritenuto infondato e conseguentemente rigettato con condanna alle spese.

 

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