Non opera il divieto di porre a fondamento della decisione fatti non esaminati in contraddittorio (art. 101 c.p.c.) nel caso della tardività dell’impugnazione

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“Non soggiace al divieto posto dall’art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell’impugnazione o dell’intervenuta decadenza dall’opposizione. Ciò in quanto l’osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione di siffatti termini”.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione nella Sentenza 4 novembre 2022 n. 32527 (Pres. Chindemi, Rel. Balsamo).

La Corte cita al riguardo propri precedenti per i quali ” In tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (al pari del successivo art. 19 del d.lgs. n.54671992) è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti; tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno”. Con la conseguenza che il giudice del gravame può rilevare d’ufficio il difetto di uno dei presupposti della legittimazione ad agire (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20978 del 13/09/2013; id n 9952/2003).

Nel caso esaminato, la società ricorrente non solo non ha mai indicato la data in cui è venuto a conoscenza dell’intervenuta iscrizione ipotecaria (attraverso la visura ipotecaria ovvero attraverso la prova documentale della ricezione della comunicazione), ma si è limitato a depositare la comunicazione di iscrizione ipotecaria, già nel giudizio di merito, priva della documentazione relativa alla sua notificazione.

La giurisprudenza interpreta l’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. come riferibile solamente alla rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010, Rv. 612587 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014, Rv. 630981 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 13/07/2012, Rv. 623340 – 01).

La tardività dell’impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello “sviluppo inatteso” per il quale si renda necessaria l’instaurazione del contraddittorio mediante l’assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive.

In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale – nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016, Rv. 641276 01; Cass. n.29803/2019).

 

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