Anche la PEC di partenza della notifica deve partire da un indirizzo iscritto nei pubblici registri

by admintrib

« Avuto riguardo all’evoluzione della disciplina della notificazione degli atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata, con particolare riferimento ai profili di validità concernenti l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la spedizione, la questione dedotta nel presente giudizio riveste una particolare rilevanza, testimoniata dai contrasti che emergono ».

Questo il periodo a nostro giudizio significativo espresso nella Ordinanza 8 novembre 2022 n. 32391 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Cortesi), nell’esaminare un motivo specifico di ricorso introdotto dal contribuente.

La Corte ricorda che con articolata censura, la società contribuente assume che i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere valida la notificazione eseguita a mezzo p.e.c., in quanto effettuata da un mittente “del tutto sconosciuto e non presente nel “pubblico elenco” e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia“. A tal proposito la provenienza dell’atto notificato da un indirizzo non presente nel registro INI-Pec, secondo la ricorrente, non consentirebbe di verificare l’autenticità dell’atto medesimo.

Tale circostanza, inoltre, appare significativa del fatto che l’amministrazione notificatrice si era totalmente discostata dallo schema tipico previsto al riguardo dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

Detta ultima disposizione, in effetti, prescrive che la notificazione a mezzo p.e.c. sia eseguita “all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI-PEC)”; ma siffatta previsione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbe intendersi prescrittiva della stessa necessità anche nei confronti del mittente, avendo riguardo, in particolare:

(a) al D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7, che prescrive che il mittente e il destinatario che intendano fruire del servizio di posta elettronica certificata devono avvalersi di uno dei gestori di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, e all’art. 14, commi e 2, che specifica come tali gestori siano “inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”;

(b) all’art. 16, comma 2, dello stesso D.P.R., a mente del quale l’utilizzo di caselle p.e.c. rilasciate a privati da parte di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 14, comma 2, costituisce invio valido limitatamente ai rapporti intrattenuti fra amministrazioni o fra queste e privati cui la casella p.e.c. è stata rilasciata;

(c) al D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 6 bis e 6 ter, che prevedono l’istituzione del registro INI-Pec e del “pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di informazioni“;

(d) al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, che fa riferimento a tali pubblici elenchi per la validità della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale a decorrere dal 15 dicembre 2013.

 

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