La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 10 novembre 2022 n. 33176 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Triscari) accoglie il ricorso di una società contribuente che censurava il provvedimento di diniego della definizione agevolata per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6. Riteniamo interessante l’argomento in un periodo nel quale si parla di una riproposizione delle precedenti sanatorie tributarie.
La parte ricorrente aveva nel caso specifico evidenziato che il provvedimento di diniego eraillegittimo in quanto basato sulla errata considerazione che la cartella di pagamento non avrebbe natura di atto impositivo, mentre dovrebbe essere riconosciuta la suddetta natura, posto che la cartella costituiva, nel caso di specie, il primo atto notificato alla contribuente, legittimando in tal modo non solo la impugnazione nel merito, ma anche la possibilità di avvalersi della definizione agevolata.
Infatti l’avviso di accertamento era stato notificato solo alla società scissa, e dunque alla conseguente cartella di pagamento deve attribuirsi la qualifica di atto sostanzialmente impositivo, essendo il primo ed unico atto notificato ad essa contenente l’esternazione della pretesa impositiva.
Nella memoria, inoltre, la contribuente aveva posto all’attenzione il recente intervento della pronuncia a Sezioni Unite della Corte (n. 18298/2021) con il quale è stato precisato che sono definibili tutte le cartelle di pagamento che costituiscono il primo atto impositivo notificato al contribuente, nonchè la giurisprudenza successiva che ha ribadito il principio anche con riferimento alla cartella di pagamento inviato all’obbligato solidale e relativa ad obbligazioni tributarie della società scissa, nonchè, infine, la circostanza che è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che l’obbligato solidale ha il diritto di potere contestare anche nel merito il primo atto allo stesso notificato, potendo dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ragioni di contestazione che tendono a inficiare il fondamento della pretesa impositiva originariamente fatta valere nei confronti della società scissa;
Per i Giudici di Legittimità il motivo è fondato.
Con specifico riferimento alla individuazione degli atti condonabili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 la Corte (Cass. Sez. Un., 11 maggio 2021, n. 18298) ha precisato che rientra nella nozione di “atto impositivo”, in quanto tale condonabile, anche la cartella di pagamento che costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti, in quanto la mancanza di un previo avviso di accertamento conferisce alla cartella natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, “impone” per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum; quel che, in particolare, è stato evidenziato nella citata pronuncia è la circostanza che, in tal caso, il contribuente, qualora riceva la notifica di una cartella di pagamento non preceduta da un avviso di accertamento, ha la possibilità di impugnare la cartella di pagamento non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente.
Nel caso di specie, come detto, la cartella di pagamento è stata notificata alla società a seguito di notifica dei prodromici avvisi di accertamento nei confronti della società scissa, sicchè nessun precedente atto impositivo era stato ad essa notificato; va, peraltro, osservato che non può ritenersi che, essendovi stata una notifica dei prodromici avvisi di accertamento alla società scissa, la successiva cartella di pagamento notificata alla società beneficiaria non possa essere configurata quale atto impositivo.