Non imponibilità I.V.A estendibile anche alle prestazioni accessorie ai servizi ex art. 9 del D.P.R. 633/1972

by admintrib

“Se dunque la non imponibilità Iva ex art. 9 è riconoscibile perfino quando non sia rispettato il requisito del locus, ossia quando il servizio sia reso al di fuori dell’elenco tassativo dei settori descritti dalla norma (porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine), purché funzionalmente collegato al «funzionamento e la manutenzione degli impianti» ovvero al «movimento di beni o mezzi di trasporto», a maggior ragione essa deve ritenersi sussistente allorquando alcune delle prestazioni rese nei suddetti impianti, ancorché non rientranti tra i servizi previsti dall’art. 9, si trovino in rapporto di accessorietà rispetto ad altre in esso invece contemplate, atteso che la prestazione accessoria si trova a condividere con quella principale il medesimo trattamento fiscale”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 9525 del 24 marzo 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Pirari).

Nei fatti con contratto di servizi stipulato nel 2003 una S.p.A. aveva messo a disposizione di altra società (operante nel settore dei trasporti internazionali e delle attività di terminal operator) un’area attrezzata all’interno del porto di Trieste perché venisse adibita all’ispezione, all’esecuzione di piccole riparazioni e al lavaggio di contenitori vuoti e di mezzi di movimentazione di contenitori vuoti oltre alla dotazione di personale e mezzi necessari. Nel 2009 a seguito di verifica fiscale venivano notificati alla S.p.A. due avvisi di accertamento, relativi rispettivamente agli anni di imposta 2004 e 2005, con i quali fu recuperata l’Iva per ciascuno dei due anni. Secondo l’Agenzia infatti il rapporto doveva qualificarsi in termini di mera locazione di un bene immobile strumentale a sé stante e dunque soggetto ad Iva e non come operazione non imponibile ai sensi dell’art. 9, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 come invece fatturato. La CTR, riformando la decisione di primo grado, accoglieva l’appello della società contribuente. Ricorreva dunque in Cassazione l’Agenzia lamentando a violazione e falsa applicazione dell’art. 9, primo comma, n. 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Come ricordato dalla Corte l’art. 9, primo comma, n. 6, d.P.R. n. 633/1972, considera una serie di servizi, in ragione della loro particolare attinenza con il movimento internazionale di persone e mezzi e il loro conseguente assoggettamento alla disciplina degli scambi internazionali, non imponibili Iva in quanto privi del requisito della territorialità di cui al precedente art. 7, ultimo comma (vigente ratione temporis).

Già in precedenti pronunce la stessa Corte ha ribadito come l’operatività di tale precetto deve porsi in relazione 1) al requisito oggettivo della prestazione di servizio, identificata secondo la natura descritta e lo scopo, e 2) alla individuazione del locus (assimilato, mediante fictio iuris al territorio non statale) in cui tali prestazioni vengono eseguite. Senza però restare condizionato dal requisito soggettivo del committente dei lavori, quale soggetto titolare dei poteri di gestione (Cass., Sez. 5, n. 26183/2014; Cass., Sez. 5, n. 26368/2019), né dalla stessa identificazione del luogo di realizzazione allorquando la prestazione, pur eseguita in zona diversa, si trovi in rapporto di diretta strumentalità con i servizi (Cass., Sez. 5, n. 31770/2019).

Come evidenziato dai Giudici di Legittimità intervenendo su uno dei presupposti dell’imposta (i.e. la territorialità) lo stesso art. 9, non avendo carattere agevolativo, si sottrae a vincoli di stretta interpretazione. È pertanto un approccio ermeneutico sostanziale che deve guidare l’interprete nell’individuare i confini della disposizione attraverso la valorizzazione del criterio del nesso di strumentalità delle prestazioni rese con i servizi volti a garantire il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei mezzi di trasporto (apertura in tal senso anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, pareri nn. 95 e 501 2020).

La Corte, respinto il ricorso dell’Ufficio, ha dunque rimarcato il buon governo dei principi sopra espressi operato dalla CTR la quale non ha inteso valorizzare le prestazioni in sé rese dalla locatrice, bensì il rapporto di strumentalità esistente tra le stesse e l’area attrezzata oggetto del contratto esaminato.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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