Accertamento di maggior reddito sull’impresa familiare: riguarda solo l’imprenditore. Nessuna estensione “per trasparenza” ai collaboratori

by admintrib

Il maggior reddito imputato all’impresa familiare deve essere attribuito all’imprenditore e non “per trasparenza” ai collaboratori familiari. L’imprenditore è unico e il reddito dei collaboratori, essendo da lavoro, va ragguagliato a quanto l’imprenditore stesso ha dichiarato di aver assegnato loro.

Questo il principio confermato dall’Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9198 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Crucitti).

Nello specifico la Corte tratta una eccezione ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., con cui si faceva valere la violazione o falsa applicazione degli artt.230 bis cod.civ. e 5, quarto comma, del d.P.R. n.917 del 1986, laddove la C.T.R. aveva affermato che il maggior reddito accertato, prodotto in regime di impresa familiare, dovesse essere assoggettato a tassazione unicamente presso l’imprenditore e non presso i collaboratori, senza che fosse mai stata contestata l’esistenza, in fatto e in diritto, dei presupposti formali e sostanziali previsti dall’art.5, quarto comma, del d.P.R. n.917/1986.

La censura viene ritenuta infondata, poiché la sentenza impugnata si muove lungo il solco interpretativo tracciato dalla giurisprudenza consolidata che, anche di recente (cfr. Cass n. 34222 del 20/12/2019) ha ribadito che “in materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall’impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d’impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori – che non sono contitolari dell’impresa familiare – costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all’imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall’imprenditore”

Ne consegue quindi, secondo la Cassazione che, “dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell’impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito “prò quota” agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d’impresa” (v., in senso conforme, anche Cass.n.7995 del 2017).

 

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