Il concessionario non può stare in giudizio per gli atti non emessi direttamente. Necessaria la correlazione tra la legittimatio ad causam e l’emissione dell’atto impositivo

by admintrib

L’Ordinanza 30 marzo 2022, n. 10198 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Crolla) tratta di un ricorso per cassazione proposto dal Concessionario alla riscossione (in questo caso di ICI) per atti impositivi emessi direttamente dall’ente interessato (quindi il Comune nella specifica vicenda). Comune contro cui era stato proposto il ricorso introduttivo, che aveva visto vittoriosa la contribuente, ma che nei gradi successivi aveva lasciato completamente il campo al Concessionario, che aveva prima appellato la sentenza della CTP e poi presentato il ricorso per cassazione avverso la sentenza (negativa) della CTR, come detto.

La Corte rileva le seguenti circostanze di fatto: a) l’avviso di accertamento che ha dato origine al contenzioso tra le parti è stato emesso direttamente dall’ente titolare del tributo sicchè l’atto impositivo, pur essendo stato predisposto e notificato dalla società alla quale era stato affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo, è imputabile all’Ente Comunale ; b) la contribuente ha impugnato l’atto impositivo chiamando in giudizio davanti alla CTP esclusivamente il Comune non costituitosi nel giudizio di primo grado che ha invece visto la partecipazione, a sostegno delle ragioni dell’Ente impositore, della società concessionaria; c) la sentenza di primo grado è stata oggetto di appello da parte della soccombente, società concessionaria che ha anche proposto ricorso per Cassazione avverso la sfavorevole sentenza della CTR, mentre il Comune non ha partecipato al giudizio di secondo grado e al presente giudizio di legittimità.

Ciò premesso i Giudici di Legittità rilevano che, a tenore dell’art,10 1 comma d.lvo 546/1992 “ Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto. Se l’ufficio e’ un’articolazione dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ parte l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso».

Dalla lettura della norma, secondo la Corte, si evince che, per la individuazione della parte resistente, vi deve essere una inscindibile correlazione tra la legittimatio ad causam e l’emissione dell’atto impositivo.

4.6 Questa Corte, proprio in una controversia avente ad oggetto terreni con caratteristiche identiche a quelli oggetto di causa ed ubicati nel territorio del Comune di Guidonia Montecielo, ha, infatti affermato che << secondo un’interpretazione letterale dell’art. 10, legittimato passivo è il soggetto che “ha emesso l’atto” notificato al contribuente; la legittimazione passiva del Concessionario sussiste, dunque, nei casi in cui oggetto della controversia sia l’impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili. Orbene, la circostanza che il Comune di Guidonia Montecelio abbia stipulato con la concessionaria un contratto di affidamento della gestione dell’attività di riscossione nonchè della preliminare attività accertativa, non attribuisce alla concessionaria la legittimazione ad agire anche al di fuori del rapporto concessorio; nell’ambito del quale essa può agire in giudizio solo per difendere atti dalla stessa emanati. Per contro, essa non ha alcuna legittimazione processuale rispetto ad atti emanati, sottoscritti e notificati al contribuente dall’ente locale. Ne consegue che la società Tre Esse Italia non era legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado nè quella dei giudici regionali con l’odierno ricorso, in quanto unico legittimato era il Comune di Guidonia Montecelio, soccombente nel giudizio di appello (v. Cass. n. 22519/2007; in motiv. Cass. n. 22828/2018; n. 22304/2018)» (cfr. Cass. nr 20954/2019).

L’espletamento d’intervento volontario, ai sensi dell’ art 14 del d.lvo 546/92, da parte della concessionaria nel corso del giudizio in funzione della mera adesione alla richiesta di rigetto dell’impugnazione proposta nei confronti dell’ente impositore deve qualificarsi come intervento adesivo dipendente ( cfr. Cass. 5528/2019).

Di conseguenza, nell’ipotesi di intervento adesivo, vale il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui <l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese poste a suo carico, sicchè la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole cfr., tra le altre, Cass. sez. unite 17 aprile 2012, n. 5992; Cass. sez. lav. 8 luglio 2013, n. 16930; Cass. sez. 1, ord. 6 febbraio 2018, n. 2818, nonchè, in controversie similari tra le stesse parti, Cass. sez. 6-5, ord. 13 settembre 2018, n. 22303 e n. 22304; n. 5528/2019).» ( cfr. Cass. nr 20954/2019).

Nella fattispecie in esame non avendo l’ente impositore impugnato la sentenza di primo grado a sè sfavorevole, l’interventrice non avrebbe avuto interesse all’impugnazione della prima decisione.

 

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