“Nell’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria recuperi ai sensi dell’articolo 36 bis del DP R numero 600 del 1973 e 54 bis del DP R numero 633 nel 1972 1111 credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione maturato in un annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, il contribuente può dimostrare mediante idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito, atteso che, da un lato il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e da un altro, in sede contenziosa ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa fiscale allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sulla obbligazione tributaria”.
Questo l’ormai consolidato principio di diritto espresso con ordinanza n. 9521 del 24 marzo 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. D’Auria).
Nei fatti l’Agenzia emetteva nei confronti di una s.r.l. una cartella di pagamento ex art. 36 bis dpr n. 600/1973 con cui riteneva che non spettasse l’IVA in compensazione, non risultando il credito IVA dalla dichiarazione del 2006 scartata dal sistema informatico, da ritenersi indebitamente utilizzato in compensazione. La CTP di Brescia accoglieva il ricorso della società contribuente ritenendo legittimo il riporto del credito IVA nella successiva dichiarazione e la CTR di Milano confermava la decisione di primo grado. Proponeva dunque ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate lamentando la violazione dell’articolo 30 (comma 1) e 54 bis e 55 dpr n. 633/1972 nonché dell’art. 36 bis del Dpr n. 600\1973 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cpc.
La Corte, sottolineando la natura di imposta di matrice comunitaria dell’IVA, ha ricordato come le pronunce eurounitarie abbiano da sempre rimarcato la necessità di distinguere tra violazioni formali e violazioni sostanziali (C.G.U.E, sentenza 11 dicembre 2014, C-590/13) e che la mancata osservanza delle disposizioni che dettano i requisiti formali del diritto alla detrazione non possa in linea di principio determinare la perdita del diritto medesimo (C.G.U.E., sentenza 8 maggio 2008, C-95/07 e C-96/07).
I Giudici di Legittimità, tornando al caso di specie, hanno poi evidenziato come, uniformandosi a detti principi, la stessa giurisprudenza nazionale ha fissato il principio di diritto secondo il quale “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cfr. SS.UU. sentenza 8 settembre 2016, n. 17757; Cass., ordinanza 25 gennaio 2017, n. 1627).
La Corte, respinto il ricorso, ha dunque ricordato come l’Amministrazione non può pretendere somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza: nel caso di specie infatti l’ufficio effettuando un controllo meramente cartolare aveva negato la detrazione del credito IVA deducendo la sua mancata indicazione visto lo scarto della dichiarazione per motivi inerenti alla errata compilazione degli studi di settore.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)
